Abusi edilizi, Tettoie e Demolizione: nuovi chiarimenti dal TAR
La realizzazione di tettoie o di altre strutture apposte a parti preesistenti di edifici come strutture accessorie di protezione o i ripari di spazi liberi p...
La realizzazione di tettoie o di altre strutture apposte a parti preesistenti di edifici come strutture accessorie di protezione o i ripari di spazi liberi possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredi o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono.
Lo ha chiarito ancora una volta la Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con la sentenza n. 58/2019 che è entrata nuovamente su un tema più volte discusso dalla giurisprudenza amministrativa.
I fatti
Il ricorso è stato presentato per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione dei seguenti manufatti:
- tettoia di dimensioni pari a m. 2.00x5,00x2,00h, composta da una struttura portante in ferro e copertura in lamiere zincate, allo stato ultimata ed in uso ad angolo cucina e lavatoio;
- tettoia di dimensioni pari a m. 8.00x3,00x2,710h, composta da una struttura portante in ferro e copertura a doppia falda in tegole di cotto, allo stato ultimata ed in uso con tavoli e sedie;
- corpo di fabbrica terraneo delle dimensioni in pianta pari a m. 3,00x4,00x2,30h, composto da muratura portante e copertura in lamiera termoisolante, allo stato ultimato ed in uso a deposito vario;
- tettoia del corpo di fabbrica indicato al punto tre, di dimensioni pari a m. 3,00x9,00x2,00h, composta da muratura portante e copertura in lamiere termoisolanti, allo stato ultimata ed in uso a ricovero autovetture;
- tettoia antistante tettoia indicata al punto quattro, di dimensioni in pianta pari a m. 9,00x4,00x3,00h, composta da una struttura portante in ferro e copertura in lamiere termoisolanti, allo stato ultimata ed in uso a ricovero autovetture;
- corpo di fabbrica di dimensioni in pianta pari a m. 5,110x9,00x3,30h, composta da muratura e vetrate con copertura in lamiere termoisolanti, allo stato ultimata ed in uso a cucina e bagna. Per tale corpo di fabbrica risulta presentata richiesta di condono ai sensi della Legge n. 329/03 per un geme di pertinenza box auto, pertanto fermo restando l'ammissibilità della richiesta, risulta diverso utilizzo in contrasto con la predetta richiesta di condono.
La risposta del TAR
Ritenendo infondato il ricorso, i giudici di prime cure hanno ricordato una condivisibile giurisprudenza per la quale "gli interventi consistenti nella realizzazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o i ripari di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredi o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono. Tali strutture non possono, viceversa, ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tali da arrecare una visibile alterazione dell’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando per la loro consistenza dimensionale … - non possono ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso in cui accedono".
Secondo il TAR, le strutture in questione sono tutte opere che attuano una trasformazione urbanistico - edilizia del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi, per le apprezzabili caratteristiche dimensionali che le stesse presentano (mq 18 la n. 2; mq 27 la n. 4; mq 36 la n. 5) ovvero la loro incontestata funzione non di semplice decoro, arredo, riparo o protezione degli spazi liberi aperti di pertinenza del preesistente edificio, bensì di alloggiamento di un punto cottura e di un annesso lavatoio (il riferimento è all’opera di cui al n. 1, di mq 10). Lo stesso può dirsi, naturalmente, per il corpo di fabbrica in muratura di cui al punto 3), del quale, però, il ricorrente non contesta la natura abusiva, limitandosi a preannunciare la presentazione di un’istanza di regolarizzazione che, tuttavia, non potrebbe riverberarsi retroattivamente sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione e che, peraltro, non consta sia mai stata presentata (giacché ancora nella memoria conclusiva il ricorrente ne parla in termini futuri).
Tra i motivi del ricorso, il ricorrente ha sostenuto, in relazione all’opera di cui al punto 6), che, finché è pendente un procedimento di sanatoria edilizia, l'amministrazione non può adottare alcun provvedimento sanzionatorio. Il TAR ha confermato la correttezza del principio ma anche precisato che lo stesso presuppone l’identità tra l’opera per la quale è presentata l’istanza di sanatoria e quella della quale l’amministrazione ingiunge successivamente la demolizione senza aver prima definito il procedimento avviato con quell’istanza. Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente abbia presentato un’istanza di condono edilizio per un corpo di fabbrica, ma è altrettanto pacifico che l’istanza aveva ad oggetto un garage pertinenziale – la cui consistenza planovolumetrica non è, peraltro, nota in giudizio, poiché la copia della domanda di condono prodotta dal ricorrente non reca alcuna indicazione in merito, né alcun allegato-, laddove l’amministrazione ha riscontrato in loco e, conseguentemente, sanzionato una struttura in muratura “allo stato ultimata ed in uso a cucina e bagno” e, dunque, un manufatto con una diversa destinazione d’uso e, ovviamente, fornito degli impianti funzionali a questa e non certo ad un box auto.
Pertanto, al caso in esame trova applicazione, piuttosto, il condivisibile principio secondo il quale in pendenza del procedimento di condono sono consentiti soltanto gli interventi diretti a garantire la conservazione del manufatto, senza mutarne le caratteristiche essenziali e la sua destinazione d’uso.
Per ultimo, il ricorrente ha denunciato un presunto difetto di motivazione dell'ordinanza di demolizione del corpo di fabbrica di cui al punto 3, sostenendo che la stessa sarebbe stata soggetta ad un onere di motivazione rafforzato sulla sussistenza di un interesse pubblico prevalente al ripristino dello stato dei luoghi, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso, indicato in circa dieci anni, ed il consolidamento dell’affidamento del privato sulla conservazione dell’opera.
Anche in questo caso il TAR ha ritenuto il motivo primo di fondamento ricordando il principio per il quale la misura repressiva degli abusi edilizi può intervenire in ogni tempo e, anche quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca della commissione dell'abuso e la data dell'adozione dell'ingiunzione a demolire. Non sussiste, infatti, alcuna necessità di motivare in modo particolare il provvedimento di demolizione, perché l'ordinamento tutela l'affidamento solo se incolpevole, mentre la realizzazione ed il consapevole mantenimento in loco di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del privato contra legem.
A cura di Redazione LavoriPubbici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 4 gennaio 2019, n. 58Link Correlati
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