DL Semplificazioni: presentato emendamento per la Certezza del pagamento e il contrasto all'evasione fiscale

Dopo essere stata proposta senza successo nel processo di approvazione della Legge di Bilancio per il 2019, la norma che lega il rilascio di titoli abilitati...

18/01/2019

Dopo essere stata proposta senza successo nel processo di approvazione della Legge di Bilancio per il 2019, la norma che lega il rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta o certificati di agibilità relativi a prestazioni professionali rese in applicazione del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo Unico Edilizia), all'attestazione di pagamento del professionista è stata riproposta come emendamento in Commissioni riunite I e VIII del Senato per la conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” (c.d. Decreto Semplificazioni).

È stato, infatti, presentato un emendamento che inserirebbe l'art. 9-ter alla Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

Riportiamo di seguito il nuovo articolo 9-ter titolato "Tutela prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e contrasto all'evasione fiscale".

1. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli Uffici della pubblica amministrazione preposti al controllo dell'attività edilizia e al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche, deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente e redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Nel contratto di cui al comma 1 è espressamente determinato l'oggetto dell'incarico professionale, con precisa individuazione delle prestazioni commissionate al professionista nonché la misura del compenso pattuito tra le parti, nel rispetto dell'articolo 2233, comma 2, del codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

3. Il professionista incaricato, per ogni prestazione eseguita, trasmette all'ente o all'ufficio pubblico preposto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto del contratto di cui al comma 1.

4. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

5. La mancata presentazione del contratto di cui ai precedenti commi le 2 e della dichiarazione di cui ai precedenti comma 3 e 4 costituisce motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino all'avvenuta integrazione.

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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