CIRCOLARE DEL MINISTERO

Da sabato scorso 25 Agosto, in vigore la legge 3 agosto 2007, n. 123 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al ...

27/08/2007
Da sabato scorso 25 Agosto, in vigore la legge 3 agosto 2007, n. 123 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto scorso.
La legge oltre a contenere la delega al governo ad adottare, entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge in argomento, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in 11 articoli, successivi al primo definisce alcune misure immediatamente operative.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha predisposto, in riferimento alla citata legge, la circolare, prot. 0010797 del 22 agosto scorso, in cui fornisce i primi importanti chiarimenti sul nuovo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dall’art. 5 della legge n. 123/2007.
Il Ministero precisa che il nuovo provvedimento interdittivo, che oltre al personale ispettivo del Ministero del lavoro spetta agli ispettori delle AA.SS.LL., potrà trovare applicazione ogni qual volta si ricorra a lavoro “nero”, si violi la normativa in materia di tempi di lavoro e riposi ovvero la normativa in materia di sicurezza e salute del lavoro.

I chiarimenti riguardano in particolare il campo di applicazione della nuova disciplina, i criteri di esercizio del potere e le condizioni di revoca del provvedimento, fra cui quella concernente “il pagamento di una sanzioni aggiuntiva pari ad 1/5 delle altre sanzioni complessivamente irrogate”.

Ma sulla circolare giungono già le prime perplessità e sono attesi i primi chiarimenti sulla circolare stessa.
Le perplessità riguardano il problema legato al fatto che la circolare sembra che escluda l’edilizia dalla sospensione delle attività imprenditoriali per chi viola le norme su salute e sicurezza; nella circolare viene precisato che per l’edilizia deve continuare ad essere applicato l’articolo 36-bis della legge n. 248/2006 con il blocco dell’attività solo in caso di lavoro nero e inadempienze su orari e riposi, ma non per le violazioni sulla sicurezza.
Tale posizione e, quindi, la relativa parte della circolare, è stata sconfessata dal sottosegraterio del Ministero del Lavoro Antonio Montanino che in un comunicato stampa diffuso il 23 agosto scorso ha precisato che “Appare evidente che l’articolo 36-bis del decreto-legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006, si applica soltanto per le parti non modificate dell’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e, quindi, modifica quanto contenuto nel citato articolo 36-bis. E’, dunque, chiaro che l’articolo 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili. D’altra parte sarebbe assurdo conferire al personale ispettivo del Ministero del Lavoro poteri di sospensione in materia di sicurezza sul lavoro per attività imprenditoriali che esulano dalla loro competenza escludendo, invece, la possibilità di intervenire con provvedimenti sospensivi nell’ambito dell’edilizia che per quanto riguarda la sicurezza rientra nei propri compiti spefìcifici.”

Riteniamo, comunque, che sull’argomento, dopo il chiarimento reso noto con un comunicato del sottosegretario Antonio Montanino, sarebbe necessario un intervento ufficiale del Ministero.

A cura di Paolo Oreto
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