Codice dei contratti: Dall’Anac le modalità informatiche per il deposito del lodo arbitrale
L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha prediposto la delibera n. 48 dell’1 febbraio 2019 recante “Deposito del lodo presso la Camera arbitrale, a cura...
L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha prediposto la delibera n. 48 dell’1 febbraio 2019 recante “Deposito del lodo presso la Camera arbitrale, a cura del collegio arbitrale, con modalità informatiche e telematiche ai sensi dell’art. 209, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. La delibera acquisterà efficacia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Con la citata delibera l’Autorità ha approvato le seguenti istruzioni per il deposito del lodo presso la Camera arbitrale, a cura del collegio arbitrale, con modalità informatiche e telematiche.
All’articolo 1 della delibera è precisato che, ai sensi e per gli effetti del deposito di cui all’art. 209, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, il lodo formato in originale digitale, munito di firma elettronica qualificata o digitale degli arbitri, dovrà essere trasmesso a cura del Presidente o del segretario del Collegio arbitrale e tramite casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo di PEC protocollo@pec.anticorruzione.it.
Il lodo arbitrale in originale digitale non dovrà superare la grandezza di 30 Mbyte e dovrà altresì essere formato, trasmesso e ricevuto in conformità ai principi, in quanto compatibili e applicabili, espressi all’art. 16-bis del d.l. 8 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 22, in materia di obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, e provvedimenti attuativi.
Ricordiamo che all’arbitrato è dedicato l’intero articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 in cui al comma 1 è precisato che “Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri”. Al comma 2 dello stesso articolo 209 è precisato, anche, che l’eventuale clausola compromissoria inserita nel bando dalla stazione appaltamte, per scelta dell’aggiudicatario potrebbe non essere inserita nel contratto. Nello stesso articolo 209 sono, poi, aggiunte le norme relative alla composizione ed alla nomina del Collegio arbitrale.
Ricordiamo, per ultimo che con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2018 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.88 del 16 aprile 2018 sono stati individuati i limiti dei compensi degli arbitri che sono entrati in vigore già dall’1 maggio 2018 (leggi articolo); nel citato decreto sono fissati i compensi degli arbitri in funzione del valore della controversia e tali compensi vanno da un minimo di 5.000 ad un massimo di 100.000 euro.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Delibera 9 febbraio 2019, n. 48