ANAC: Nuove indicazioni operative ai Comuni per l’affidamento di servizi di pubblica illuminazione
Il Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con il Comunicato del 27 febbraio 2019 recante “Indicazioni operative per l’affidamento del cd. ...
Il Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con
il Comunicato del 27 febbraio 2019
recante “Indicazioni operative per l’affidamento del cd.
“servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche
amministrazioni, compreso l’efficientamento e l’adeguamento degli
impianti di illuminazione pubblica”, torna sul tema dei
servizi di pubblica illuminazione, ribadendo le precedenti
indicazioni operative già diramate nel 2016, per fornire ulteriori
indicazioni relative agli adempimenti obbligatori cui sono tenuti i
Comuni nello svolgimento di attività contrattuali riferite a tali
tipologia di prestazioni.
Si tratta di incombenti per lo più finalizzati a sanare riscontrate
anomalie e carenze amministrative concernenti gli obblighi
informativi nei confronti dell’Autorità, quelli contributivi o che
riguardano la tracciabilità dei flussi finanziari.
In continuità con le indicazioni contenute nel Comunicato del 14 settembre 2016, avvalendosi della collaborazione del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza, ha condotto nell’ultimo biennio una specifica indagine per l’approfondimento delle modalità di affidamento del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni.
Le risultanze istruttorie hanno rivelato molteplici criticità nelle procedure di approvvigionamento di tali servizi, rispetto alle quali si pone ora l’esigenza di ribadire le indicazioni già diramate alle stazioni appaltanti nel Comunicato del 2016, soprattutto per gli incombenti inerenti l’acquisizione del CIG e correlati adempimenti finalizzati a sanare l’omessa acquisizione o la regolarizzazione di CIG acquisiti e non perfezionati.
Le principali anomalie emerse dagli approfondimenti da ultimo espletati riguardano in sintesi le seguenti violazioni:
- violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.) per omessa acquisizione del CIG ovvero per acquisizione di CIG non perfezionati od ancora per (errata) acquisizione di Smart-CIG nei casi in cui è previsto l’obbligo del CIG;
- violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità, previsti dall’art. 7, comma 8, e art. 6, comma 11, e del d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile ai casi oggetto di indagine (ora art. 213, comma 8, d.lgs. n. 50/2016);
- omissione contributiva nei confronti dell’Autorità per mancata acquisizione del CIG ovvero di CIG non perfezionati;
- ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei servizi di pubblica illuminazione;
- violazione del divieto di rinnovo tacito di contratti di appalto previsto dall’allora vigente art. 57, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, con conseguente nullità dei rinnovi stessi;
- mancato avvio delle procedure di riscatto degli impianti.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it