Raggruppamento temporaneo di imprese: conseguenze della mancanza del requisito di qualificazione relativo alla quota dei lavori
La mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnata una delle imprese costituenti il raggrupp...
La mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese in sede di presentazione dell’offerta è causa di esclusione dell’intero raggruppamento dalla gara.
Lo ha chiarito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 27 marzo 2019, n. 6 con la quale ha risposto all'Ordinanza di rimessione che chiedeva “se sia consentito ad un’impresa componente il raggruppamento, che possegga il requisito di qualificazione in misura insufficiente per la quota di lavori dichiarata in sede di presentazione dell’offerta, di ridurre la propria quota di esecuzione, così da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto, nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso di requisiti di qualificazione sufficienti a coprire l’intera quota di esecuzione dei lavori”.
I fatti
Il caso riguarda la partecipazione ad una gara di un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (RTI) che si presentava nella forma del raggruppamento orizzontale e, in sede di presentazione dell’offerta, ciascuna impresa partecipante dichiarava di essere in possesso della SOA richiesta per lo svolgimento dei lavori (relativa alla categoria OG3) ed indicava la specifica quota di lavori che avrebbe eseguito.
In particolare, la capogruppo si impegnava all’esecuzione di una quota del 45% dell’ammontare complessivo dell’appalto, mentre le altre due imprese si impegnavano al 25% e al 16%. Con determinazione della Stazione Appaltante veniva disposta l'esclusione del RTI per effetto della dichiarazione della terza impresa che si era impegnata per il 16% della quota dei lavori (ovvero euro 4.144.000,00) ma in realtà era in possesso di una SOA (per la categoria OG3) con classifica IV bis e, dunque, per lavori fino a Euro 3.500.000,00.
L'Ordinanza di rimessione
Per questo motivo, i giudici di Palazzo Spada, intervenuti per l'annullamento di una precedente sentenza di primo grado che aveva dato ragione alla stazione appaltante, chiedevano all'Adunanza Plenaria “se sia consentito ad un’impresa componente il raggruppamento, che possegga il requisito di qualificazione in misura insufficiente per la quota di lavori dichiarata in sede di presentazione dell’offerta, di ridurre la propria quota di esecuzione, così da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto, nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso di requisiti di qualificazione sufficienti a coprire l’intera quota di esecuzione dei lavori”.
Sull'argomento l'Ordinanza ha rilevato due diversi orientamenti giurisprudenziali:
- il primo per il quale la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori cui si era impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento in sede di presentazione dell’offerta è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se, per ipotesi, il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota dei lavori;
- il secondo, invece, per il quale l'esclusione non è legittima
in presenza di tre condizioni:
- che lo scostamento tra il requisito di qualificazione dichiarato e la quota di lavori per la quale l’operatore si è impegnato non sia eccessivo;
- che il raggruppamento nel suo complesso sia comunque in possesso dei requisiti sufficienti a coprire l’intero ammontare dell’appalto;
- che il raggruppamento abbia la forma di raggruppamento orizzontale.
La decisione dell'Adunanza Plenaria
I giudici dell'Alto Consesso, condividendo il primo orientamento, hanno affermato che la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento in sede di presentazione dell’offerta è causa di esclusione dell’intero raggruppamento dalla gara. E ciò senza che possano rilevare altre e diverse considerazioni, quali la natura del raggruppamento, l’entità minima dello scostamento e, in particolare, la circostanza che il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota dei lavori.
Dalla lettura dell'art. 92, comma 2 del DPR n. 207/2010 (ancora in vigore in via transitoria), appare evidente un duplice contenuto normativo:
- in primo luogo, che vi è piena libertà in capo alle imprese partecipanti al raggruppamento di stabilire la quota di partecipazione al raggruppamento medesimo, con il solo limite rappresentato “dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato”;
- in secondo luogo, la possibilità di modifica “interna” delle quote di esecuzione, purché vi sia a tal fine autorizzazione della stazione appaltante “che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”.
In sostanza, la disposizione riconosce la piena libertà delle imprese partecipanti al raggruppamento di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori, sia in via preventiva (art. 92, co. 2, secondo periodo), sia in via successiva (art. 92, co. 2, quarto periodo, sia pure previa autorizzazione), fermo il limite rappresentato dai requisiti di qualificazione posseduti dall’impresa associata.
In tal modo, però, appare evidente come le norme evocate ne presuppongano un’altra ad esse preordinata, e precisamente la norma secondo la quale l’impresa associata partecipa alle gare in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione. Se, infatti, la quota di esecuzione dei lavori da parte dell’impresa associata, in sede di attribuzione preventiva e/o di definizione successiva, può essere liberamente stabilita nei limiti del possesso dei corrispondenti requisiti di qualificazione, ciò significa a tutta evidenza che è la partecipazione stessa alla gara da parte dell’impresa associata in RTI che può avvenire solo a condizione del possesso di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione per essa prevista.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 27 marzo 2019, n. 6