Servizi di ingegneria e architettura: per il Consiglio di Stato il Decreto Parametri è derogabile
Sembrava un argomento sul quale non ci fosse più niente da dire ma con una sentenza controcorrente il Consiglio di Stato ha totalmente ribaltato ogni certezz...
Sembrava un argomento sul quale non ci fosse più niente da dire ma con una sentenza controcorrente il Consiglio di Stato ha totalmente ribaltato ogni certezza ammettendo la derogabilità dell'importo da porre a base di gara per i servizi di ingegneria e architettura calcolato sulla base delle tabelle dei corrispettivi di cui al D.M. 17 gennaio 2016 (c.d. Decreto Parametri).
Con la sentenza n. 2094 del 29 marzo 2019 la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Abruzzo per la riforma della precedente decisione di primo grado che a sua volta aveva accolto il ricorso presentato contro:
- la nota del Presidente della Regione Abruzzo, che ha individuato il compenso da attribuire ai professionisti incaricati delle attività accessorie tra il 6% e l’8% del valore dell’intervento da definire in base alla natura dell’opera e dell’entità dell’impegno intellettuale necessario per l’espletamento del compito;
- la delibera della Giunta regionale che ha individuato i soggetti attuatori degli interventi, vale a dire i singoli Comuni o gli altri enti pubblici, e della delibera con la quale viene approvato lo “schema di convenzione” per l’attuazione degli interventi stessi, prevedendo per le attività accessorie (progettazione, direzione, sorveglianza e collaudo delle opere) l'utilizzo di proprie strutture tecniche interne e “solo in via derogatoria” ad avvalersi di professionisti esterni con la specificazione che “in tale ipotesi l’ammontare delle spese tecniche ammissibili per le attività di cui innanzi non può superare il 6 e i8% nelle opere di cui ai livelli A e B”;
- il bando di un Comune che calcolava l'importo da porre a base di gare utilizzando il Decreto Parametri salvo poi rimodularlo sulla base delle delibere regionali per non superare la soglia dell’8% del valore dell’intervento, limitatamente alle prestazioni richieste.
In primo grado l’adito tribunale con la sentenza, sez. I, 9 agosto 2018 n. 331, ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati, confermando che per la determinazione dell'importo da porre a base di gara per i servizi di ingegneria e di architettura le stazioni appaltanti devono obbligatoriamente utilizzare i parametri previsti dalle tabelle di cui al Decreto Parametri.
La decisione del Consiglio di Stato
Ribaltando completamente la decisione di primo grado, i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), nella sua attuale formulazione post D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto Correttivo), prevede solo l'utilizzo delle tabelle ministeriali di cui al Decreto Parametri colo come punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti, evitando così che le stazioni appaltanti possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi un divieto imperativo di non discostarsi dalle tabelle ministeriali.
Secondo il Consiglio di Stato "la disposizione è chiara nell’imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare".
A conferma di questa tesi il Consiglio di Stato ha citato la precedente sentenza 3 ottobre 2017, n. 4614 che ha ritenuto legittimo un bando di gara avente ad oggetto servizi tecnici che non prevedeva il corrispettivo per il professionista ma solo un rimborso delle spese ed ha affermato che “La garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione economica a contrarre, infatti, non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale, che resti comunque a carico della Amministrazione appaltante: ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, che nasca o si immagini vada ad essere generata dal concreto contratto”; la questione va ora esaminata alla luce dell’art. 24, comma 8-ter, introdotto dal correttivo al codice, che ha stabilito che il corrispettivo per i servizi di ingegneria ed architettura non può coincidere con il rimborso, ma restano valide le considerazioni sulla serietà dell’offerta ivi contenute; in precedenza sull’art. 92, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante formulazione identica alla versione dell’art. 24, comma 8, antecedente alla modifica del correttivo, cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 agosto 2011, n. 4776 per il quale la disposizione “esprime in realtà, in primis, proprio la giuridica libertà delle PP.AA. di non porre le tariffe professionali a base di una procedura di evidenza pubblica, affidando il punto ad una loro motivata valutazione discrezionale caso per caso".
Secondo i giudici di secondo grado, la determinazione della Stazione Appaltante che riduceva l'importo da porre a base di gara è legittima poiché:
- è dato conto nell’elaborato allegato agli atti di gara del procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione dei corrispettivi da porre a base di gara;
- le tabelle ministeriali sono state assunte a primo parametro di riferimento per il calcolo dei corrispettivi;
- la riduzione è stata motivata dall’applicazione degli atti di indirizzo regionali i quali a loro volta definiscono la percentuale di finanziamento da destinare alle attività accessorie in una misura percentuale delle risorse trasferite per l’intervento allo scopo di ampliare la distribuzione delle risorse sul maggior numero di interventi possibili.
Quest’ultima, che in via mediata, costituisce la ragione a fondamento della determinazione del corrispettivo a base di gara operata dalla stazione appaltante va ritenuta valida giustificazione della riduzione dei compensi ai professionisti che le stazioni appaltanti sono legittimate a compiere.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 29 marzo 2019, n. 2094