Casellario informatico ANAC: iscrizione solo con adeguate motivazioni

L'iscrizione al casellario informatico da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di notizie ritenute "utili" deve avvenire in applicazione dei c...

11/04/2019

L'iscrizione al casellario informatico da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di notizie ritenute "utili" deve avvenire in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, riportando annotazioni adeguatamente motivate che non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario.

Lo ha chiarito la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza n. 2178 del 18 febbraio 2019 che ha accolto il ricorso presentato per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di annotazione disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel casellario informatico.

Il ricorso

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di iscrizione al Casellario informatico avvenuto, come si legge nel testo, con “valore di pubblicità notizia”. L’annotazione menziona, unitamente alla segnalazione della stazione appaltante che ha comunicato l’inadempimento (consistito nella mancata consegna nei termini contrattuali), anche di una successiva integrazione, inviata dalla medesima stazione appaltante, con la quale si è riferito che la penalità applicata ha sanzionato un’inadempienza isolata, la quale non ha inciso sulla complessiva capacità tecnica, professionale o morale della ricorrente, avendo l’operatore economico ottemperato alle obbligazioni contrattuali, chiarito fatti e circostanze che hanno determinato il ritardo nell’adempimento e adottato provvedimenti idonei ad evitare il reiterarsi, in futuro, di episodi analoghi.

Avverso il provvedimento di iscrizione al casellario informatico il ricorrente ha lamentato:

  • che il provvedimento sarebbe stato adottato in carenza dei necessari presupposti di legittimità;
  • l’assenza di utilità della notizia, rappresentata dalla stessa stazione appaltante, che ha mantenuto in vita il rapporto contrattuale, e che renderebbe illegittima l’annotazione.
  • che l’ANAC non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la memoria presentata dalla ricorrente nel corso del procedimento.

La decisione del TAR

I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso rilevando che l’annotazione nel casellario informatico da parte dell’ANAC di notizie ritenute “utili” deve avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”, ciò che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse “non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario”.

L’iscrizione disposta a carico della ricorrente riguarda l’applicazione di una penale per un ritardo nella consegna di tre macchinari, che la stessa stazione appaltante ha riconosciuto essere un episodio isolato nel corso dell’esecuzione dell’appalto di fornitura, tanto da non aver adottato alcuna decisione in ordine alla risoluzione del contratto. La stazione appaltante ha pure espressamente riferito che la vicenda non ha inciso sulla capacità tecnica, professionale o morale della ditta esecutrice, la quale ha chiarito, in modo esaustivo, i fatti e le circostanze che hanno determinato il ritardo, ha collaborato attivamente con la stazione appaltante e ha adottato delle misure di carattere tecnico-organizzativo idonee.

L’annotazione, in sostanza, concerne fatti che la stessa stazione appaltante ha ritenuto non rilevanti in ordine alla prosecuzione del contratto e per ciò solo, quindi, non utili ad accrescere il patrimonio informativo delle altre stazioni appaltanti circa l’operato della ricorrente.

Va anche considerato che le annotazioni ANAC incidono comunque in maniera mai indolore nella vita dell’impresa, anche nella forma che non prevede l’automatica esclusione o la conseguente interdizione dalla gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche.

Ne discende che in tutti in casi in cui le annotazioni non siano direttamente previste dal legislatore come “atto dovuto” le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità. Dunque, la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica la partecipazione alle gare, non esonera l’ANAC da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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