Ordine di demolizione: che valore ha l'atto di accertamento di inottemperanza della Polizia Municipale?
Il verbale della Polizia Municipale di inottemperanza all'ordine di demolizione emesso dall'amministrazione non è autonomamente impugnabile. Lo ha chiarit...
Il verbale della Polizia Municipale di inottemperanza all'ordine di demolizione emesso dall'amministrazione non è autonomamente impugnabile.
Lo ha chiarito la Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con la sentenza n. 2083 del 12 aprile 2019 con la quale è stato rigettato il ricorso presentato per l'annullamento dei verbali del Comando Polizia Municipale - Polizia Edilizia, rispettivamente di accertamento della mancata ottemperanza all'ingiunzione di demolizione e di dissequestro e restituzione delle opere.
A prescindere dalla motivazioni del ricorso, i giudici di primo grado hanno ricordato che il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione non può essere riconnesso valore provvedimentale ed efficacia lesiva, cosicché lo stesso non è autonomamente impugnabile. Tale verbale, in quanto atto endoprocedimentale, ha natura meramente ricognitiva del decorso del tempo e della mancata spontanea esecuzione del provvedimento, senza che quindi allo stesso possano riconnettersi contenuto dispositivo ed autonoma portata lesiva. È inidoneo, dunque, a produrre alcun effetto lesivo nella sfera giuridica del privato, la quale viene incisa solo a seguito e per l’effetto dell’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall’ordinanza, unico atto contro cui è possibile proporre impugnazione.
Il verbale, in altri termini, non costituisce un provvedimento amministrativo che possa mutare la posizione giuridica dell'interessato, avendo soltanto lo scopo di rappresentare con fede privilegiata - qualora, com’è nel caso di specie, sia compilato da pubblici funzionari - la realtà come esistente in un certo momento storico ed in un determinato luogo.
Neppure ha valore di provvedimento amministrativo il susseguente verbale con cui la Polizia municipale ha ordinato la restituzione del bene dissequestrato al Sindaco del Comune, in esecuzione della sentenza penale di condanna.
Deve, dunque, confermarsi che gli atti e i provvedimenti inscindibilmente ascrivibili alla fase di esecuzione di un ordine di demolizione impartito con la sentenza recante condanna penale per i reati di violazione della normativa urbanistico - edilizia, sub specie di sanzione accessoria a contenuto amministrativo, sono devoluti alla cognizione del giudice ordinario in veste di giudice dell'esecuzione penale.
In definitiva, il verbale della Polizia Municipale con il quale viene accertata l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione non ha contenuto dispositivo, limitandosi alla mera rilevazione in via ricognitiva e vincolata di una situazione di fatto, con valore endoprocedimentale strumentale alle successive determinazioni di competenza degli organi di amministrazione attiva dell'ente locale, fermo restando che la notifica di un atto dichiarativo dell’accertamento dell’inottemperanza è necessario ai fini dell’immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari.
Ne consegue che ogni doglianza avverso l’oggetto stesso dell’acquisizione – comprendendovi la sua materiale possibilità – ed i confini dell’acquisto della proprietà in capo all’Ente pubblico debbono essere fatti valere nei confronti del successivo atto dell’Autorità che, facendo proprio l’esito dell’accertamento, ne fa discendere gli effetti di legge.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 12 aprile 2019, n. 2083Link Correlati
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