Agenzia delle entrate: Aggiornate le guide su Bonus ristrutturazioni ed Ecobonus
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato, nei giorni scorsi con le ultime novità fiscali contenute nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)...
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato, nei giorni scorsi con le ultime novità fiscali contenute nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), le seguenti due guide fiscali:
- Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali
- Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni
fiscali - Sarà ancora possibile, fino a tutto il 2019,
chiedere una detrazione Irpef del 50% su un tetto
massimo di spesa di 96mila euro per ciascuna unità
immobiliare. Dal 1° gennaio 2020, a meno che intervenga
un’ulteriore proroga, la detrazione tornerà alla misura ordinaria
del 36% e il limite massimo di spesa sarà di 48mila euro. Stessa
agevolazione confermata per chi acquista, entro l’anno in corso, un
box, un posto auto o una casa in un edificio interamente
ristrutturato.
Attenzione al nuovo adempimento introdotto dalla legge di bilancio
2018. Analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione
energetica degli edifici, per gli interventi che comportano un
risparmio energetico occorre trasmettere all’Enea una comunicazione
dei lavori effettuati, entro 90 giorni dalla data della loro
ultimazione. Per quelli terminati nel 2018, la trasmissione va
fatta attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it; per gli
interventi del 2019, è in corso di predisposizione un nuovo portale
telematico.
Sul sito internet http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie è
disponibile una guida rapida per la trasmissione dei dati,
realizzata dall’Enea, con l’elenco degli interventi per i quali è
scattato il nuovo obbligo.
Non si registrano novità, invece, sulle tipologie di interventi che
danno diritto all’agevolazione e sulle modalità di pagamento:
bonifico bancario, postale o tratto su un conto acceso presso un
istituto di pagamento autorizzato.
Le agevolazioni fiscali per il risparmio
energetico - Proroga al 31 dicembre 2019 anche per le
detrazioni “maggiorate” Irpef/Ires riconosciute quando si
effettuano interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Nella guida, l’Agenzia illustra le varie tipologie di lavori per i
quali si possono richiedere le detrazioni che, in linea generale,
vengono confermate nella misura del 65% (l’importo
massimo di spesa agevolabile è diverso a seconda del tipo di
intervento che si effettua). Tuttavia, per alcuni interventi, già
dall’anno scorso la percentuale di detrazione è cambiata. In
particolare, è stata ridotta al 50% per l’acquisto e la posa in
opera di finestre, schermature solari e impianti di climatizzazione
invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili. È aumentata, invece, per le opere sulle parti comuni
realizzate in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e
finalizzate anche alla riduzione del rischio sismico: 80%, se i
lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio
inferiore; 85%, se si ottiene la riduzione di due o più classi di
rischio sismico.
Regole precise, dal 1° gennaio 2018, per le caldaie a
condensazione. In particolare, la detrazione:
- non spetta più, se la caldaia ha un’efficienza media stagionale inferiore alla classe A
- spetta nella misura del 65%, per quelle rientranti almeno in classe A e dotate di sistemi di termoregolazione evoluti
- diminuisce al 50% per le caldaie in classe A prive di questi sistemi di termoregolazione.
È sempre necessario, infine, ma solo per i contribuenti non
titolari di reddito di impresa, effettuare il pagamento delle spese
con bonifico bancario o postale, anche “on line”. Sono validi i
bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di
pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate
dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attenzione a non dimenticare
di inviare all’Enea l’attestato di prestazione energetica (Ape) e
la scheda informativa. L’Ape non è richiesto per l’installazione di
pannelli solari, per la sostituzione di finestre e di impianti di
climatizzazione invernale, per l’acquisto e la posa in opera di
schermature solari.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it