Edilizia scolastica: cosa accade ad una scuola con indice di rischio sismico inferiore a 0,6?

Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. 17 gennaio 2018 stabiliscono che, nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche, il livello di sicu...

21/05/2019

Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. 17 gennaio 2018 stabiliscono che, nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche, il livello di sicurezza della costruzione è quantificato attraverso il rapporto zE tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione.

Al paragrafo §8.4.2. Intervento di miglioramento delle NTC è previsto che per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di ζE, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6. Cosa accade, però, nel caso di un edificio ad uso scolastico con valore di ζE minore del minimo previsto dalle NTC?

A rispondere a questa domanda ci aveva pensato una sentenza della Cassazione del 2017 che aveva chiaramente preso come riferimento le NTC del 2008 (leggi articolo). Gli ermellini sono nuovamente entrati sull'argomento con una nuova sentenza (n. 21175/2019) che prende come riferimento le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018, con la quale è stato rigettato il ricorso presentato per l'annullamento di una ordinanza del Tribunale con la quale era stato accolta la richiesta di riesame proposto per l'annullamento del decreto del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva disposto il sequestro preventivo di un immobile adibito a scuola d'infanzia comunale. Con lo stesso provvedimento impugnato, il Tribunale aveva anche disposto la restituzione dell'immobile in questione all'amministrazione comunale proprietaria.

Secondo la tesi accusatoria, l'amministrazione comunale preso atto della "Relazione tecnica, valutazione della sicurezza strutturale del fabbricato ad uso scuola materna" che evidenziava un indice di rischio sismico pari a 0,26 (inferiore al limite minimo di 0,6 previsto dalle NCT 2018 con riguardo a interventi di miglioramento sismico su edifici esistenti), avrebbe dovuto dichiarare inagibile la scuola e disporne l'immediata chiusura.

L'ordinanza impugnata ha ritenuto la mancanza di autonoma valutazione del G.i.p. circa i presupposti legittimanti il disposto sequestro ed escluso che la normativa vigente imponga l'obbligatorietà della messa fuori servizio dell'opera non appena se ne riscontri l'inadeguatezza rispetto alle azioni ambientali non controllabili dall'uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro determinazione. Secondo l'Ordinanza del Tribunale, confermata dalla Cassazione, i proprietari o i gestori delle singole opere, siano essi enti pubblici o soggetti privati, sono chiamati a definire e programmare i provvedimenti più idonei, commisurati alla vita naturale nominale restante dell'opera, alla sua classe d'uso e alla disponibilità di risorse ordinarie o straordinarie allo scopo destinate. Da ciò consegue, ad avviso del Tribunale del riesame, che la non rispondenza di costruzioni preesistenti agli indici di sicurezza sismica posti dalle Norme tecniche di costruzione (NTC) non determina di per sé un obbligo di intervento di salvaguardia rilevante, dovendosi per questo escludere nel caso di specie la sussistenza del fumus commissi delicti.

Secondo il Tribunale, il mero carattere probabilistico astratto del parametro espresso dall'indice di sicurezza sismica non assumerebbe una valenza autonoma, trattandosi della definizione di un rischio diacronico che proietta la sua funzione sul piano della programmazione degli interventi edilizi necessari all'adeguamento sismico piuttosto che su quello della diagnostica del rischio attuale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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