Cause da esclusione e firma digitale documentazione di gara: nuovo parere di precontenzioso dell'ANAC
È illegittima l'esclusione da una gara di un concorrente che, anziché presentare la documentazione di gara richiesta firmata e sottoscritta, ha inviato il do...
È illegittima l'esclusione da una gara di un concorrente che, anziché presentare la documentazione di gara richiesta firmata e sottoscritta, ha inviato il documento in forma di file in formato “pdf” sottoscritto digitalmente.
Lo ha chiarito l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Delibera n. 276/2019 con la quale ha risposto all'istanza di precontenzioso richiesta su una procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto biennale di manutenzione ordinaria e pronto intervento di edifici scolastici. In particolare, l'istante aveva fatto presente all'ANAC di essere stato escluso all’esito delle integrazioni documentali presentate in sede di soccorso istruttorio, per aver trasmesso la copia del Protocollo di Integrità senza rispettare le disposizioni del disciplinare di gara, che prevedeva che il documento fosse “debitamente sottoscritto e timbrato su ogni pagina dal/i titolare/i, o dal/i legale rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma dal titolare/i”. Documento, però, che era stato inviato il documento in forma di file in formato “pdf” sottoscritto digitalmente, da ritenersi equivalente alla firma autografa.
L'ANAC ha ricordato la giurisprudenza del TAR per la quale la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e che la sottoscrizione del relativo file “.p7m”, regolarmente effettuata secondo lo standard CAdES, è da ritenersi pienamente idonea ad assolvere alla funzione di attestare la provenienza dell’atto in capo al suo autore.
Considerato che nel caso di specie la procedura è stata svolta sulla piattaforma telematica MePA, che, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale) l'apposizione della firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente e che, nel rispetto del principio della tassatività delle cause di esclusione, attualmente sancito dall’art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), nonché dei princìpi della massima partecipazione, di non aggravamento del procedimento e di proporzionalità, non è legittima la richiesta della lex specialis di gara che preveda - pena l’esclusione - la sottoscrizione per esteso di ogni pagina dell’offerta.
Per tale motivo, ANAC ha illegittima l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Delibera ANAC 3 aprile 2019, n. 276