Diniego di accertamento di conformità e ordine di demolizione: chiarimenti dal Consiglio di Stato
Non solo è legittima ma è anche un atto dovuto da parte della pubblica amministrazione l'ingiunzione di demolizione delle opere abusive emessa successivament...
Non solo è legittima ma è anche un atto dovuto da parte della pubblica amministrazione l'ingiunzione di demolizione delle opere abusive emessa successivamente al diniego di accertamento di conformità.
Lo ha chiarito la Sezione Sesta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2921/2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato per l'annullamento di una decisione dei giudici di primo grado inteso ad ottenere l’annullamento del provvedimento di ingiunzione di demolizione.
I fatti
In primo grado, i giudici del TAR avevano confermato un'istanza di demolizione emessa dalla pubblica amministrazione a seguito del diniego di accertamento di conformità di opere realizzate in totale difformità dal permesso di costruire. In secondo grado, gli appellanti hanno lamentato un difetto di istruttoria per non aver effettuato l'amministrazione un nuovo accertamento dello stato dei luoghi. Secondo la loro tesi, l’ordine di demolizione emesso a seguito del rigetto dell’istanza di accertamento di conformità sarebbe viziato da totale carenza di istruttoria, in quanto l’amministrazione, dopo la reiezione della domanda di sanatoria, non ha effettuato un ulteriore sopralluogo né ha redatto un nuovo verbale.
I giudici di primo grado avevano già chiarito che ai fini della rinnovazione dell’ingiunzione di demolizione, successivamente al rigetto della domanda di accertamento di conformità presentata dai ricorrenti, il Comune non è tenuto ad una nuova istruttoria e ad effettuare un nuovo accertamento dello stato dei luoghi. Per questo motivo l’ingiunzione di demolizione risultava correttamente motivata, evincendosi dalla stessa l’oggetto della determinazione demolitoria. Anche la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio del procedimento, del termine di conclusione del procedimento e dei rimedi esperibili contro l’inerzia dell’Amministrazione non produceva illegittimità del provvedimento amministrativo.
La decisione del Consiglio di Stato
Confermando la tesi dei giudici di prime cure, Palazzo Spada ha dedotto che l’ingiunzione di demolizione delle opere abusive, emessa successivamente al diniego di accertamento di conformità, costituisce atto dovuto per la pubblica amministrazione, in quanto volto a reprimere opere edilizie delle quali è stata accertata l’abusività e che non sono state ritenute suscettibili di regolarizzazione.
In tale contesto, il provvedimento ripristinatorio ben può operare riferimento all’accertamento di abusività e all’istruttoria compiuta precedentemente alla presentazione dell’istanza di sanatoria, senza rinnovare l’accertamento sulla esistenza delle opere abusive, atteso che proprio la presentazione dell’istanza di sanatoria lascia presumere che, in relazione alla volontà del privato di regolarizzarle, le stesse siano rimaste sul territorio e non siano state rimosse.
Spetta al privato segnalare l’eventuale mutamento dello stato dei luoghi successivamente al rigetto dell’accertamento di conformità, trattandosi di condotta spontanea volta ad eliminare un abuso edilizio la cui esistenza è già stata accertata in precedenza dall’amministrazione nonché confermata dal privato medesimo mediante la presentazione della richiesta di sanatoria.
Ciò è ancora più vero nella fattispecie in esame, dove la nuova ingiunzione di demolizione è stata fatta precedere da avviso di avvio del procedimento sanzionatorio in materia edilizia in cui sono state analiticamente indicate le opere abusive oggetto dello stesso. Dunque, in presenza di una analitica descrizione delle opere edilizie abusivamente realizzate, sarebbe stato onere del privato intervenire nel procedimento ed evidenziare un intervenuto mutamento dello stato dei luoghi, al fine di modulare diversamente i contenuti dell’emanando ordine di demolizione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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