Principio di rotazione: Perchè non far individuare chi invitare da Anac, o Corte dei conti o Consiglio di stato?
Il principio di rotazione, non previsto dalle direttive europee ed in contrasto evidente ed insanabile col principio di concorrenza, rimane uno dei problemi ...
Il principio di rotazione, non previsto dalle direttive europee ed in contrasto evidente ed insanabile col principio di concorrenza, rimane uno dei problemi maggiori nella gestione degli appalti.
Il d.l. 32/2019 non lo ha eliminato. Nè si risolveranno i problemi connessi alla motivazione del numero ridotto di imprese da "invitare" nel sotto soglia.
Inspiegabilmente, la giurisprudenza considera che anche inviti aperti a tutti, mediante pubblicazione di un avviso pubblico per sollecitare la manifestazione di interesse ad essere invitati (anche mediante MePa o mercati elettronici), non vada bene per elidere la rotazione. Si fa, infatti, riferimento dal dato formale secondo il quale, ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs 50/2016, è una "procedura negoziata", anche se una gestione svolta come sintetizzato sopra è, al di là del nomen iuris, una vera e propria procedura ristretta.
Eppure, basterebbe pochissimo per consentire affidamenti veloci e semplici nel sotto soglia. L'idea di procedere prevalentemente mediante procedure aperte non sarebbe affatto sbagliata: i tempi, circa una trentina di giorni, non sono superiori a quelli che si impiegano per motivare una selezione di 10/15 ditte, specie se si ricorre alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, per il quale occorrono almeno 15 giorni.
Sarebbe possibile, per accelerare i tempi delle gare mediante procedura aperta sotto soglia, rendere tutto più semplice agendo in pochi modi:
eliminare l'obbligo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: adempimento obsoleto, che somiglia tanto ad un finanziamento forzoso di un ente;
eliminare l'obbligo della pubblicazione sui giornali: adempimento altrettanto obsoleto. Se proprio occorre contribuire con risorse pubbliche all'editoria, tanto vale prevedere che tutte le amministrazioni pubbliche paghino una quota fissa per finanziare l'editoria: sarebbe anche meno ipocrita;
consentire espressamente che la stazione appaltante, per evitare l'ingolfamento di troppe domande, ne possa sorteggiare non oltre 20: in questo modo, oltre tutto, sempre che il sorteggio sia effettuato in modo corretto e regolare, si scoraggiano tutti i potenziali effetti distorsivi della concorrenza, ipotizzati dall'Anac nel suo documento (molto critico) sulla riforma delle gare sotto soglia.
Oppure, visto che al di là di ogni semplificazione, vi sono così tanti organi preposti all'esegesi del lavoro delle stazioni appaltanti, la cosa più semplice potrebbe consistere nel demandare, a scelta, ad Anac o Corte dei conti o Consiglio di stato il compito di verificare se ricorrano le condizioni per invitare il precedente concorrente ed individuare comunque la cerchia ristretta delle ditte da invitare.
Una provocazione? Certo. E' ovviamente un suggerimento irrealizzabile, quest'ultimo. Ma più che discettare su improbabili "fughe dalla firma", occorrerebbe finalmente l'analisi di impatto e, soprattutto, che chi legifera, da un lato, e chi compie l'esegesi del lavoro, dall'altro, seguissero pedissequamente ogni singolo passaggio operativo di un appalto: si capirebbe molto facilmente dove stanno davvero i blocchi.
Tratto da luigioliveri.blogspot.com
Documenti Allegati
Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32