Sblocca cantieri e Codice appalti: Slitta alla prossima settimana l’approvazione del Senato?
Soltanto domani sapremo cosa succederà al Senato relativamente alla conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 perché sino ad oggi le commi...
Soltanto domani sapremo cosa succederà al Senato relativamente alla conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 perché sino ad oggi le commissioni riunite 8a e 13a del Senato non hanno esitato il provvedimento.
In pratica per domani sono previste due sedute (la prima alle 12:00 e la seconda alle 15:00) delle due Commissioni riunite prima dei lavori d’aula delle 16:30 che dovrebbe trattare il provvedimento se dovesse essere esitato definitivamente nelle due citate sedute; nel caso le Commissioni non riescano ad approvare il provvedimento entro le due prime sedute, ne è prevista un’altra alle 20:00 dopo i lavori d’aula ed il provvedimento dovrebbe essere approvato dall’aula tra mercoledì 29 e giovedì 30 maggio.
Il tempo è veramente limitato e crediamo che difficilmente il Senato riuscirà ad approvare il provvedimento entro la fine della settimana; l’approvazione definitiva potrebbe slittare a martedì 4 giugno e resterebbe, a questo punto, una manciata di giorni (13) per approvare il provvedimento alla Camera dei deputati che, probabilmente, non avrebbe il tempo per introdurre ulteriori modifiche al testo approvato dal Senato perché ove così fosse occorrerebbe un altro passaggio al Senato stesso.
Crediamo, dunque, che il Governo, nei prossimi giorni, durante i lavori d’aula del Senato dovrebbe orientarsi verso un emendamento unico sostitutivo di tutti gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite 8a e 13a e non possiamo non sperare che questo emendamento unico, da approvare in aula riesca a trovare idonee soluzioni per tutti quei problemi ancora irrisolti.
Ci riferiamo, in primis, alla mancata introduzione di modifiche al comma 27-octies dell’articolo 216 nato per definire un regolamento unico in sostituzione della soft law che ha trovato, però, critiche abbastanza pesanti nel parere consultivo della 2a commissione (Giustizia) del Senato e nel documento predisposto dall’ANAC a seguito della mancata audizione da parte delle Commissioni riunite 8a e 13a.
L’ANAC, nel documento predisposto sul decreto-legge n. 32/2019, relativamente al Regolamento unico ha precisato, nel relativo box di sintesi, che il d.l. 32/2019 prevede la sostituzione dei provvedimenti attuativi del Codice (linee guida e dei decreti ministeriali) con un unico Regolamento e che una simile previsione pone alcune criticità. In primo luogo tale Regolamento non sostituirà tutte le linee guida e i decreti indicati nel Codice, posto che alcune diposizioni contemplanti tali provvedimenti attuativi non sono state modificate, facendo quindi salva l’adozione dei predetti atti. In secondo luogo, la previsione dell’adozione del citato Regolamento entro 180 giorni, unita al regime transitorio introdotto dal nuovo comma 27-octies dell’art. 216 del Codice, a tenore del quale Linee guida già adottate “rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento”, determina ulteriori criticità. Tale previsione normativa, infatti, cristallizza i contenuti delle Linee guida e non consente all’Autorità di apportare modifiche o integrazioni alle stesse, rendendole di fatto inapplicabili perché - in parte - non più coerenti con la fonte primaria di riferimento (ad esempio linee guida n. 4/2016, non più attuali rispetto all’art. 36 del Codice, modificato dal d.l. 32/2019, ma in vigore ai sensi dell’art. 216, comma 27-octies). Ne deriva un quadro normativo confuso e poco chiaro, con evidenti difficoltà applicative delle disposizioni del Codice e delle correlate linee guida da parte degli operatori del settore, vanificando di fatto le finalità di semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa in tale settore, perseguite con il d.l. in esame, soprattutto per il rischio di contenzioso che ne può derivare. Sotto altro profilo, la disciplina recata dall’art. 216, comma 27-octies, non appare coerente con gli impegni assunti dal Governo italiano al fine di superare i rilievi mossi nell’ambito delle procedure di infrazione n. 2018/2273 e n. 2017/2090, tra i quali (rispettivamente) la revisione delle Linee guida n. 4/2016 e delle Linee guida n. 3/2016 dell’Anac. L’impossibilità di aggiornare o modificare le Linee guida, rende di difficile attuazione anche gli impegni assunti dal Governo per la definizione delle procedure di infrazione richiamate.
L’ANAC, poi, nel box di sintesi degli appalti sotto soglia è precisato che le modifiche apportate alla disciplina degli appalti sotto-soglia rischiano di non centrare gli obiettivi di snellimento e semplificazione che la novella si prefigge. In primo luogo, la riduzione della soglia entro cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori amplia l’ambito di applicazione delle procedure aperte, con le conseguenti complessità legate alla gestione di procedure molto partecipate. I contrappesi introdotti non paiono essere del tutto efficaci. Gli effetti acceleratori della preferenza accordata al criterio del prezzo più basso potrebbero rivelarsi di scarso rilievo in quanto impattanti su una percentuale non significativa di affidamenti e potrebbero essere in parte neutralizzati dalla reintroduzione dell’appalto integrato che implica l’utilizzo del criterio o.e.p.v. L’inversione procedimentale, oltre a non essere coerente con un sistema di aggiudicazione al prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale che calcola la soglia di anomalia sulla base delle offerte ammesse, implica l’appesantimento procedurale del secondo calcolo della soglia di anomalia, favorisce l’aumento del contenzioso e lascia margini per manovre in grado di condizionare gli esiti dell’affidamento, in sede di soccorso istruttorio, da parte di operatori economici non utilmente collocati in graduatoria e soggetti al controllo dei requisiti.
A cura di arch. Paolo Oreto