Regione Siciliana: dal 30 maggio 2019 attivo il portale per la ricezione di pratiche per il Genio Civile

A partire dal 30 maggio 2019 il Dipartimento Tecnico della Regione Siciliana ha previsto l'attivazione del portale per la ricezione ed il trattamento delle p...

29/05/2019

A partire dal 30 maggio 2019 il Dipartimento Tecnico della Regione Siciliana ha previsto l'attivazione del portale per la ricezione ed il trattamento delle pratiche finalizzate ad ottenere autorizzazioni e nulla osta alla realizzazione di opere strutturali ai fini sismici.

Era già stato anticipato con la nota n. 80125/2019 ed è stato ribadito con la nota n. 110943/2019 con la quale il Dipartimento Tecnico della Regione Siciliana ha informato gli Uffici del Genio civile, i Comuni e le Consulte regionali degli ordini professionali della Regione Siciliana.

A partire, dunque, dal 30 maggio 2019 gli Uffici del Genio Civile dell'Isola non accetteranno più istanze se non presentate attraverso il sistema informatico. Pertanto i Comuni già dotati di Sportello Unico per l'Edilizia informatico dovranno utilizzare protocolli che consentano il dialogo diretto tra il portale dello sportello unico e il portale della Regione Siciliana o far accedere i professionisti tramite Link sui portali SUE o SUAP, quelli non ancora dotati di tale strumento potranno utilizzare il portale regionale digitando le informazioni richieste e caricando i file da trasferire e la relativa istanza. Fino alla data di avvio del portale sarà consentito agli uffici ricevere le istanze con le procedure stabilite dai singoli sportelli comunali o nelle forme tradizionali.

La nota del Dipartimento Regionale Tecnico ha anche fatto il punto delle semplificazioni apportate dal D.L.n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) che ha portato all'emanazione del D.D.G. n. 189 del 23.04.2019 con il quale sono state fornite le indicazioni per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 3 dello Sblocca Cantieri, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Ricordiamo che fino all’emanazione delle linee guida del MIT, sul territorio regionale, le procedure per il rilascio della autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile o per il deposito del progetto presso gli stessi Uffici saranno regolate in maniera diversa a seconda che si tratti di:
A) Interventi da realizzare previo rilascio di autorizzazione del Genio Civile;
B) Interventi da realizzare previo deposito del progetto al Genio Civile;
C) Interventi liberi, da realizzare senza autorizzazione né deposito del progetto;
D) Interventi sottoposti a verifiche a campione.

Per quanto concerne gli interventi liberi da realizzare senza autorizzazione né deposito di progetto, gli stessi sono elencati nell’Allegato A, appendice 2 contenente l’elenco non esaustivo degli interventi da ritenere privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e che pertanto non sono subordinati al rilascio di autorizzazione sismica né al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile; l’elenco è il seguente:
a) Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di materiale, di altezza massima non superiore a ml. 2,00, misurata rispetto al punto più depresso del terreno, che non abbiano funzioni di contenimento;
b) Muri di contenimento, con qualsivoglia tipologia costruttiva, di altezza massima non superiore a ml. 1,00 (anche se sormontati da muri di recinzione sino all’altezza massima di m.2,00), in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette, purché non prospicienti su spazi pubblici e fatte salve eventuali valutazioni dell’Ufficio del Genio Civile, in relazione alle condizioni geomorfologiche del sito;
c) Pergolati, gazebi e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in profilati di metallo - con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura non superiore a kg/mq.15 (teli, incannucciato, policarbonato, pannelli Isopan, ecc.), di altezza massima non superiore a m. 3,50 rispetto al piano di calpestio, misurata all’estradosso del punto più elevato e di superficie non superiore a mq. 30 - purché siano realizzate a piano terra o su seminterrato ed in ogni caso in edifici ricadenti su aree private recintate e non adibite ad attività che comportino sovraffollamento o apertura al pubblico. Le opere di cui al presente punto, se realizzate in elevazione ( dal primo piano in poi) saranno valutate di volta in volta, in relazione ad eventuali rischi per la pubblica incolumità;
d) Vasche prefabbricate in c.a. per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché siano ad adeguata distanza dai manufatti e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare;
e) Piscine prefabbricate di modesta entità, di profondità inferiore a 2.00 m,, ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato;
f) Monumenti funerari di altezza complessiva inferiore a ml. 2,00, calcolata dallo spiccato della fondazione, in assenza di parti interrate, più profonde di m.1,50, rispetto al piano di calpestio ed in ogni caso non accessibili al pubblico. Sono quindi escluse le cappelle gentilizie;
g) Pilastri a sostegno di cancelli con altezza inferiori a ml.2,50;
h) Serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfiato, di altezza massima non superiore a ml. 4,00 rispetto al piano di campagna, misurata all’estradosso del punto più elevato;
i) Massetti di fondazione in cls, anche armati, aventi funzioni di livellamento e/o destinati alla collocazione, senza ancoraggio, di manufatti o macchinari non aventi carichi puntuali o lineari concentrati;
j) Manufatti e macchinari, poggiati o semplicemente ancorati al suolo e comunque facilmente amovibili. A questa tipologia sono assimilati i serbatoi idrici, anche quelli collocati sui solai, purché nell’ambito dei carichi accidentali assunti in sede di calcolo;
k) Chiusura di verande o balconi con pannelli in alluminio o altri materiali leggeri;
l) Aggetti verticali (muri di parapetto, comignoli, ecc.) di altezza non superiore a m. 1,50, purché siano realizzati ad una distanza dal bordo esterno del fabbricato almeno pari all’altezza dello stesso aggetto;
m) Gli interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture) nell’ambito del carico unitario assunto in sede di calcolo per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell’edificio;
n) La realizzazione di nuove aperture nella tompagnatura degli edifici con struttura portante intelaiata, qualora la stessa non abbia alcuna funzione portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale, e a condizione che le aperture medesime non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano semplici architravi;
o) L’apertura e chiusura di vani sui solai, nell’ambito del carico assunto in progetto per gli elementi strutturali interessati, purché non venga alterata significativamente la rigidezza dello stesso solaio, con riferimento al punto C7.2.6 delle NTC 2018 ed alla circolare CSLLPP n°7/2019;
p) Ponteggi temporanei realizzati per la protezione e/o per la manutenzione o ristrutturazione di edifici, che rispettino, comunque, tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sulla sicurezza dei cantieri.

Con la nuova nota sono state previste nuove istruzioni operative agli Uffici del Genio Civile dell'Isola in riferimento ai controlli a campione sui progetti da realizzare nelle zone sismiche 1 e 2 (alta sismicità) per i quali è prevista una procedura autorizzativa preventiva (anche a mezzo di check list delle verifiche minime), procedendo allo contestuale verifica dei luoghi, per una percentuale del 20% (eventualmente arrotondata all'unità superiore) delle pratiche depositate ai sensi degli artt. 65 comma 1 e 93 del DPR n. 380/2000, come recepito dalla L.R. n. 16/2016.

I progetti da verificare saranno selezionati dagli Uffici del Genio Civile, a mezzo di sorteggio che avverrà con procedura informatica tramite algoritmo certificato, con cadenza settimanale, alle ore 24,00 del mercoledì. I risultati del sorteggio verranno resi immediatamente pubblici sul portale informatico.

La procedura e l'indicazione del giorno di sorteggio potranno subire eccezionalmente delle modifiche che saranno rese tempestivamente pubbliche sui siti web degli stessi Uffici e comunicate, con PEC, ai Comuni, alla Prefettura ed agli Ordini Professionali competenti per territorio. Saranno, altresì, sottoposti a verifica preventiva progetti non sorteggiati ma ritenuti, dal Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, di particolare complessità dal punto di vista geologico e/o strutturale; l'individuazione di tali progetti sarà resa nota sul portale informatico nella stessa data del primo sorteggio utile.

Le verifiche saranno eseguite entro sessanta giorni dall'avvenuto deposito del progetto, presso gli Uffici del Genio Civile. Rimane in ogni caso ferma lo facoltà degli Uffici del Genio Civile di eseguire, ai sensi dell'art. 103 del DPR n. 380/2001, come recepito dalla L.R. n. 16/2016, ulteriori controlli sul territorio provinciale, al fine di attuare lo "Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche" anche per gli interventi realizzati a seguito di rilascio di preventiva autorizzazione.

Alle ore 24.00 di ogni mercoledì saranno sottoposte a sorteggio tutte le istanze presentate entro le ore 24.00 della domenica precedente. Ai fini dell'inizio dei lavori il deposito dei progetti sarà ritenuto utile dopo l'avvenuta procedura del sorteggio di competenza della pratica.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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