Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: la verifica preventiva della progettazione
Con il voto di fiducia della Camera dei Deputati sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico al disegno di legge di conv...
Con il voto di fiducia della Camera dei Deputati sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico al disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), termina (finalmente) il via vai di notizie sulle modifiche apportate al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici) e comincia la nostra disamina delle principali effetti sul settore degli appalti pubblici.
Cominciamo dalla norma, introdotta dal Senato, relativa alla verifica preventiva della progettazione. In particolare, lo Sblocca Cantieri con una modifica all’articolo 26, comma 6, lettera b) del Codice dei contratti, ha aggiunto tra i soggetti abilitati a tale verifica per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, anche la stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo di qualità.
Per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti, potranno, dunque, occuparsi della verifica preventiva della progettazione:
- gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità;
- la stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema di controllo di qualità.
In base al comma 1 dell'art. 26, la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 del codice, nonché la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it