Sblocca Cantieri e Testo Unico Edilizia: in attesa della conversione ecco le modifiche al DPR n. 380/2001
Con la conversione in legge del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri) oltre a avere finalmente il quadro definitivo delle modifiche al ...
Con la conversione in legge del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri) oltre a avere finalmente il quadro definitivo delle modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), conosceremo anche quelle al D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Tra le modifiche più interessanti segnaliamo le seguenti.
Prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti
Con una modifica all'art. 59 del DPR n. 380/2001, approvata dal Senato, viene previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, altri laboratori (oltre a quelli già enunciati dalla legge n. 1086/1971) per effettuare prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, oltre che prove sui materiali da costruzione e prove di laboratorio su terre e rocce. Si demanda al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, l'adozione di specifici provvedimenti attuativi.
Su questo argomento avevamo già registrato la posizione dell'Associazione CODIS (leggi articolo).
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
Tra le altre cose, viene prevista la sostituzione dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 65 in modo che:
- Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC).
- Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell’opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. - Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, all’atto stesso della presentazione, l’attestazione dell’avvenuto deposito.
Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
Viene previsto l'inserimento del nuovo art. 94-bis (pressoché
rimasto alterato rispetto alle ultime modifiche dello Sblocca
Cantieri) con il quale sono definite 3 tipologie di interventi
edilizi:
a) gli interventi "rilevanti" nei
riguardi della pubblica incolumità;
b) gli interventi di “minore rilevanza”
nei riguardi della pubblica incolumità;
c) interventi “privi di rilevanza” nei
riguardi della pubblica incolumità.
La prima tipologia, a) interventi "rilevanti", è costituita da:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20g e 0,25g);;
- le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
La seconda, b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, riguarda:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità, (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3);
- le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
- le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
- le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.
La terza tipologia, c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, contiene, infine, tutti gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Il collaudo statico
In materia di collaudo statico è stato previsto che per gli interventi qualificati dalla norma di nuova introduzione in materia di interventi strutturali in zone sismiche come di "minore rilevanza" quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti ovvero "privi di rilevanza", che il certificato di collaudo venga sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. Viene anche inserita una modifica al comma 7 dell'articolo 67, sopprimendo la previsione della triplice copia per il certificato di collaudo e prevedendo l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it