Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: per i piccoli Comuni gare in proprio senza limiti
Con in voto di fiducia da parte della Camera dei deputati e in attesa della pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale, possiamo già defi...
Con in voto di fiducia da parte della Camera dei deputati e in attesa della pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale, possiamo già definire le principali modifiche apportate dal Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici).
Tra queste, vi è senz'altro la sospensione fino al 31 dicembre 2019 dell'art. 37, comma 4 del Codice dei contratti che fa venire in meno una delle caratteristiche fondanti della riforma del 2016 che era quella di ridurre in modo sostanziale in numero delle stazioni appaltanti. Con la sospensione dell'art. 37, comma 4 viene meno l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di andare in gara utilizzando una delle seguenti modalità:
- ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
- ricorrendo alla stazione unica appaltante.
Ricordiamo anche che per la definizione della riforma sulle stazioni appaltanti, il settore è in attesa dal 19 ottobre 2016 di un DPCM per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 37, comma 5 del Codice per l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento, dei criteri e delle modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. Come previsto dall'art. 216, comma 10 del Codice stesso, nelle more dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono stati soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, convertito dalla Legge n. 221/2012).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it