Principio di rotazione negli appalti e procedure sottosoglia: nuovi chiarimenti dal Consiglio di Stato
Anche per le procedure negoziate di gara sottosoglia va confermato il principio di carattere generale in virtù del quale va riconosciuta l’obbligatorietà del...
Anche per le procedure negoziate di gara sottosoglia va confermato il principio di carattere generale in virtù del quale va riconosciuta l’obbligatorietà del principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture. Il principio di rotazione è, infatti, finalizzato a evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento e non invece dalle modalità di affidamento, di tipo “aperto”, “ristretto” o “negoziato”), soprattutto nei mercati in cui il numero di operatori economici attivi non è elevato.
Lo ha confermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3943 del 12 giugno 2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato per l'annullamento di una decisione di primo grado che a sua volta aveva rigettato il ricorso presentato per l'annullamento di una procedura di gara negoziata a cui non era stata invitata e a cui erano stati invitati 3 operatori economici e non 5.
I giudici di Palazzo Spada hanno ricordato il principio per il quale anche al fine di scoraggiare pratiche di affidamenti senza gara che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e per favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o “chiuso” (recte, negoziato), l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale.
Non importa se il precedente affidamento sia scaturito da una procedura aperta o chiusa, ciò che conta è solo il fatto oggettivo del precedente affidamento in favore di un determinato operatore economico. Inoltre, nel caso la stazione appaltante intenda comunque procedere all’invito del precedente affidatario, deve puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento.
Nel caso di specie la stazione appaltante aveva in definitiva solo due possibilità: non invitare il gestore uscente o, in caso contrario, motivare attentamente le ragioni per le quali riteneva di non poter invece prescindere dall’invito. La scelta di optare per la prima soluzione risulta pertanto legittima, né in favore della soluzione contraria valgono considerazioni di tutela della concorrenza: invero l’obbligo di applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sottosoglia è volto proprio a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio.
In definitiva l’impresa che in precedenza ha svolto un determinato servizio non può vantare alcuna legittima pretesa ad essere invitata ad una nuova procedura di gara per l’affidamento di un contratto pubblico di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, né di risultare aggiudicataria del relativo affidamento.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 12 giugno 2019, n. 3943