Veicoli ultraventennali: Bollo a metà anche senza annotazione tempestiva

L’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 1048, legge 145/2018) ha previsto, dal 1° gennaio 2019, la riduzione del 50% del “bollo auto” per i veicoli di ...

20/06/2019

L’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 1048, legge 145/2018) ha previsto, dal 1° gennaio 2019, la riduzione del 50% del “bollo auto” per i veicoli di interesse storico e collezionistico di anzianità compresa tra i 20 e i 29 anni. Il Dipartimento delle finanze con la risoluzione n. 1 di venerdì 14 giugno fornisce chiarimenti in merito ad alcuni aspetti applicativi dell’agevolazione, in particolare, sulle indispensabili condizioni per accedervi. Condizioni che devono sussistere contestualmente.
Dalla lettura della norma, che è intervenuta sull’articolo 63 della legge n. 342/2000 “Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli”, i requisiti per ottenere lo sconto sono tre:

  • l’anzianità di immatricolazione, che deve essere compresa tra i 20 e i 29 anni
  • il certificato di rilevanza storica (Dm 17 dicembre 2009)
  • l’annotazione sulla carta di circolazione del riconoscimento di storicità (da chiedere al competente ufficio provinciale della Motorizzazione civile).

Analizziamoli. Ebbene, per quanto riguarda l’anzianità, la stessa corrisponde alla data di prima immatricolazione, che sia avvenuta in Italia o in un altro Stato, e su questo nessun dubbio.
Il ragionamento fila liscio anche sul certificato di rilevanza storica, che attesta la data di costruzione, la marca, il modello e altre notizie utili su passato e presente del veicolo e deve essere iscritto e rilasciato da uno dei registri individuati dall’articolo 60, comma 4, Dlgs 285/1992 (per gli autoveicoli: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat e Italiano Alfa Romeo; per i motoveicoli lo Storico Fmi).
L’ulteriore condizione richiesta, cioè dell’annotazione relativa al riconoscimento di storicità sulla carta di circolazione del veicolo è, in sostanza, quella che ha richiesto una precisazione, anche perché si tratta di un adempimento mai chiesto prima e deve sussistere al momento dell’ultimo termine utile per il pagamento della tassa automobilistica. Per tale motivo, molti contribuenti, lo scorso gennaio (ricordiamo che la norma istitutiva dell’agevolazione è entrata in vigore il 1° gennaio 2019), alla prima scadenza della tassa, non erano ancora in possesso di una carta di circolazione contenente la prescritta attestazione.
A questo proposito il Df sottolinea che, nella fase di prima applicazione della disposizione agevolativa, l’azione dell’ente impositore deve essere pro-contribuente: per permettere aglii interessati il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, le Regioni dovranno riconoscere lo sconto anche a coloro che non siano stati in grado di ottenere la prescritta documentazione al momento della prima scadenza della tassa, ma abbiano assolto a tale obbligo nel termine di 60 giorni (articolo 3, comma 2 dello Statuto del contribuente).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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