RALLENTAMENTO DELLE COMPRAVENDITE IN LOMBARDIA
Rallenta il settore immobiliare in Lombardia. E' questo il dato che emerge per quanto concerne le compravendite in Lombardia, ossia in quella regione che, an...
Rallenta il settore immobiliare in Lombardia. E' questo il dato che
emerge per quanto concerne le compravendite in Lombardia, ossia in
quella regione che, anticipando di due anni le norme statali, ha
emanato una normativa che l'ha resa subito virtuosa rispetto alle
altre regioni d'Italia in materia di certificazione energetica, ma
che ha generato forte imbarazzo tra gli addetti ai lavori, che
hanno constatato particolari differenze concettuali tra le norme
regionali e quelle statali, in particolare nelle definizioni e
nelle date di applicazione.
Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (DLgs 192/2005 e DLgs 311/2006) dal 2 febbraio scorso agli atti di compravendita di interi fabbricati o loro porzioni di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione (con permesso di costruire o dia presentata dopo l'8 ottobre 2005) deve essere allegato l'attestato di qualificazione energetica e nel caso questo non si verificasse il contratto dovrebbe essere ritenuto nullo. Mentre, dall'1 luglio scorso lo stesso provvedimento vale per interi edifici di nuova o vecchia costruzione la cui superficie utile risulta essere superiore a 1.000 mq.
Al contrario di come avviene in tutto il resto d'Italia, in Lombardia, la normativa regionale, prevede che l'attestato di qualificazione energetica debba essere allegato all'atto di compravendita in caso di interi fabbricati o loro porzioni di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione dall'1 di settembre 2007 in poi. Inoltre, dall'1 settembre 2007, l'attestato di certificazione energetica deve essere allegato al rogito in caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile costruito o ristrutturato in qualunque tempo.
Appare evidente che una disciplina regionale non può influire sul regime civilistico di circolazione dei fabbricati ed allo stesso tempo è indubbio che la definizione di "intero edificio" possa portare a qualche complicazione che freni gli addetti ai lavori. Non è chiaro infatti se il concetto di intero edificio possa essere applicato in alcuni casi quali la vendita di villette a schiera o vendite contestuali di singole porzioni di un fabbricato la cui somma vale l'intero edificio.
Si rende, dunque, necessario un intervento o della regione o dello stato, che dia un chiarimento definitivo ai dubbi che tormentano gli addetti del mercato immobiliare lombardo, al fine di consentire loro una corretta applicazione della legge.
Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (DLgs 192/2005 e DLgs 311/2006) dal 2 febbraio scorso agli atti di compravendita di interi fabbricati o loro porzioni di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione (con permesso di costruire o dia presentata dopo l'8 ottobre 2005) deve essere allegato l'attestato di qualificazione energetica e nel caso questo non si verificasse il contratto dovrebbe essere ritenuto nullo. Mentre, dall'1 luglio scorso lo stesso provvedimento vale per interi edifici di nuova o vecchia costruzione la cui superficie utile risulta essere superiore a 1.000 mq.
Al contrario di come avviene in tutto il resto d'Italia, in Lombardia, la normativa regionale, prevede che l'attestato di qualificazione energetica debba essere allegato all'atto di compravendita in caso di interi fabbricati o loro porzioni di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione dall'1 di settembre 2007 in poi. Inoltre, dall'1 settembre 2007, l'attestato di certificazione energetica deve essere allegato al rogito in caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile costruito o ristrutturato in qualunque tempo.
Appare evidente che una disciplina regionale non può influire sul regime civilistico di circolazione dei fabbricati ed allo stesso tempo è indubbio che la definizione di "intero edificio" possa portare a qualche complicazione che freni gli addetti ai lavori. Non è chiaro infatti se il concetto di intero edificio possa essere applicato in alcuni casi quali la vendita di villette a schiera o vendite contestuali di singole porzioni di un fabbricato la cui somma vale l'intero edificio.
Si rende, dunque, necessario un intervento o della regione o dello stato, che dia un chiarimento definitivo ai dubbi che tormentano gli addetti del mercato immobiliare lombardo, al fine di consentire loro una corretta applicazione della legge.
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