Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: entro il 16 ottobre 2019 il Regolamento unico

Il Regolamento unico previsto al comma 27-octies dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 50/2019 (c.d. Codice dei contratti) sconta il fatto che lo stesso deve esser...

05/07/2019

Il Regolamento unico previsto al comma 27-octies dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 50/2019 (c.d. Codice dei contratti) sconta il fatto che lo stesso deve essere predisposto con termine ordinatorioentro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”; si tratta di un termine ordinatorio e non perentorio in quanto per la sua inosservanza non sono previste né sanzioni, né effetti sfavorevoli e, quindi, ove non venga predisposto entro tale termine non accadrebbe nulla se che continuerà a restare in vigore l’attuale impianto normativo costituito dai provvedimenti attuativi emanati dall’ANAC, dai Ministeri, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Repubblica.

Ma andiamo con ordine. La scadenza ordinatoria deve essere posta entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) e, quindi, entro il 16 ottobre 2019 e non 180 giorni dall’entrata in vigore della sua Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 e, quindi, entro il 16 dicembre 2019. Tale scadenza del 16 ottobre 2019 è stata prevista già all'interno della prima formulazione dello Sblocca Cantieri, anche se in forma leggermente diversa, e se il Parlamento avesse voluto spostare avanti di due mesi il termine avrebbe dovuto modificare i 180 giorni in 240 giorni.

Tra l’altro anche il servizio studi di Camera e Senato nel dossier predisposto l’11 giugno 2019 riferendosi al citato comma 216-octies afferma testualmente “La disposizione in esame introduce il nuovo comma 27-octies il quale prevede l’emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione (vale a dire entro il 16 ottobre 2019), di un regolamento “unico” di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice”.

Nello stesso Dossier è, anche, precisato che nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento unico, è previsto che continuano ad applicarsi (più precisamente è disposto che “rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore” del regolamento unico) le linee guida e i decreti disciplinanti le seguenti materie, emanati in attuazione delle disposizioni (previgenti) del Codice:

  • requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria. Tale materia è stata disciplinata dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, in attuazione del testo previgente dell’art. 24, comma 2, del Codice.
  • nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento. Tale materia è stata disciplinata dalle linee guida ANAC n. 3 (delibera n. 1096/2016, aggiornata con il provvedimento adottato dall’ANAC in data 11 ottobre 2017), in attuazione del testo previgente dell’art. 31, comma 5, del Codice.
  • modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure “sottosoglia”, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Tale materia è stata disciplinata dalle linee guida ANAC n. 4 (delibera n. 1097/2016, aggiornata con la deliberazione ANAC 1° marzo 2018, n. 206/2018) in attuazione del testo previgente dell’art. 36, comma 7, del testo previgente.
  • opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione. Tale materia è stata disciplinata dal D.M. 10 novembre 2016, n. 248, in attuazione del testo previgente dell’art. 89, comma 11, del testo previgente.
  • controllo tecnico, contabile e amministrativo e verifica di conformità (ex art. 111, commi 1 e 2, del testo previgente). Tale materia è stata disciplinata dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»), in attuazione del testo previgente dell’art. 111, comma 2, del testo previgente.
  • lavori concernenti i beni culturali. Tale materia è stata disciplinata dal D.M. 22 agosto 2017, n. 154, in attuazione degli artt. 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, del testo previgente, e che, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo regolamento unico cessano di avere efficacia le linee guida emanate dall’ANAC (ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice) che siano in contrasto con le disposizioni recate dal nuovo regolamento unico.

E’ facile notare, dunque, alcuni fatti fondamentali legati ad una legiferazione che non è delle più ortodosse per i seguenti motivi:

  • il modo paradossale con cui nasce la norma (inserita all’interno del Titolo III rubricato “Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni” e non come argomento principale);
  • relativamente alle attuali disposizioni in vigore per quelle puntualmente elencate al primo periodo del comma 27-octies si afferma che restano in vigore sino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento unico;
  • relativamente, invece, i provvedimenti ANAC di cui all’articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti si afferma, in maniera diametralmente opposta, che cessano di avere efficacia mentre sembrerebbe che restino in vigore tutti gli altri provvedimenti ANAC che non sono definiti “linee guida”.

Sempre, quindi, che il termine ordinatorio sia rispettato, ci troveremo, dunque, di fronte, non soltanto a dirimere problematiche varie in merito all’applicabilità o meno di taluni provvedimenti, ma oltre al nuovo Regolamento unico dovremo sempre confrontarci con tutti quei provvedimenti del Codice dei contratti già emanati (sono 25) che non potranno essere abrogati se non con un provvedimento di legge.

C’è tanto per poter riflettere e per affermare che anche se al MIT ricordano che il tavolo per la stesura del regolamento è stato già avviato con le amministrazioni interessate (centrali, territoriali e locali) e le associazioni di operatori portatori di interesse in qualità di auditori, difficilmente sarà rispettato il termine ordinatorio del 16 ottobre 2019, con l'aggravante che, nelle more dell'adozione del regolamento, l'art. 216, comma 27-octies del Codice dei contratti prevede la possibilità di aggiornare linee guida dell'ANAC e decreti del MIT che fanno riferimento alle procedure di infrazione comunitaria nn. 2017/2090 e 2018/2273, ma non tutti gli altri, né quelli che fanno riferimento all'art. 213, comma 2.

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A cura di Arch. Paolo Oreto

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