Architetti e Ingegneri, Inarcassa vince il ricorso per la riduzione delle sanzioni in caso di pagamento tardivo dei contributi
Buone notizie per Architetti e Ingegneri liberi professionisti. La Sezione Terza Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricors...
Buone notizie per Architetti e Ingegneri liberi professionisti. La Sezione Terza Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Cassa di Previdenza per Architetti e Ingegneri (Inarcassa) per l'annullamento della nota dei Ministeri vigilanti con la quale non veniva consentita la modifica dell'art. 10 del Regolamento Generale di Previdenza 2012 relativo alla mitigazione delle sanzioni da applicare ai propri iscritti in ipotesi di tardivo pagamento dei contributi
Inarcassa ha contestato la decisione dei Ministeri vigilanti, puntando molto sul peggioramento della situazione dei fatturati di architetti e ingegneri che da una parte generato un aumento della posizione debitoria degli iscritti e del numero di contribuenti morosi, e dall'altra parte ha esposto la Cassa di previdenza ad una crescente difficoltà di incasso anche a fronte dell’aumento degli accertamenti eseguiti.
Entrando nel dettaglio, Inarcassa ha riferito che:
- secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Previdenza in vigore, i professionisti sono tenuti entro il 31 ottobre di ciascun anno, a comunicare il proprio reddito ad INARCASSA (art. 2.1. RGP);
- entro il termine e con le modalità stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di INARCASSA (art. 10.4. RGP), a versare il contributo soggettivo e quello integrativo;
- il Regolamento Generale di Previdenza disciplina, inoltre, le conseguenze del tardivo pagamento da parte degli iscritti delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali;
- è previsto il pagamento sia di interessi che di sanzioni;
- gli interessi, calcolati in base alle variazioni del tasso BCE maggiorato di 4,5 punti (art. 10.2 RGP), devono garantire, alla data in cui è effettivamente versato, l’attualità del valore del contributo dovuto alla scadenza che non è stata rispettata; ciò in modo da sterilizzare gli effetti negativi del tardivo pagamento sul sistema pensionistico;
- per il tardivo pagamento è prevista una sanzione pari al 2% del dovuto per ciascun mese di ritardo fino ad un massimo del 60% (art. 10.1. RGP) - misura introdotta nel 2012, in luogo della precedente, che prevedeva una sanzione flat del 15% che, da un lato, risultava particolarmente iniqua, in quanto sanzionava allo stesso modo il ritardo trascurabile (anche solo un gior-no) rispetto al ritardo assai più consistenti e, dall’altro, non incentivava la rapida regolarizzazione delle posizioni dei contribuenti morosi, in quanto appunto il decorso del tempo non incideva sull’ammontare della sanzione.
Come sottolineato da Inarcassa, il problema della riduzione dei fatturati degli iscritti non ha consentito la rapida soluzione delle posizioni di morosità, con la conseguenza che la misura delle sanzioni previste dall’attuale versione dell’art. 10.1. RGP per gli iscritti morosi è risultata non sostenibile. Per questo motivo si è reso necessario un intervento capace di interrompere l’effetto distorsivo dell’attuale previsione e di recuperare la capacità della sanzione di incentivare un comportamento virtuoso da parte degli iscritti, sia di quelli regolari, che temendo la sanzione non si rendono morosi, sia di quelli morosi che, per evitare il progressivo aumento dell’ammontare della sanzione, provvedono quanto prima a sanare la loro posizione.
La proposta di Inarcassa bocciata dai Ministeri vigilanti
Secondo Inarcassa, l’unica soluzione percorribile sarebbe stata quella di ridurre l’ammontare della sanzione per renderla sostenibile. Soluzione che è stata proposta ai Ministeri vigilanti, unitamente a tutti i necessari approfondimenti riportati nella Relazione illustrativa, trasmessa con Nota del Presidente di INARCASSA prot. 233/2017. Con deliberazione del Comitato Nazionale dei Delegati 2 - 3 marzo 2017 è stato, quindi, rideterminato l’ammontare delle sanzioni previste per il ritardato pagamento dei contributi in questo modo:
“il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi
degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento comporta una
maggiorazione a titolo di sanzioni da applicarsi sui contributi non
corrisposti nei termini pari a:
a) 1 per cento mensile per i primi dodici mesi di ritardo;
b) 2 per cento mensile dal ventiquattresimo mese di ritardo.
La maggiorazione è fissa al 12 per cento dei contributi non
corrisposti nei termini per i ritardi ricompresi tra il tredicesimo
e il ventiquattresimo mese. La sanzione complessiva non può
superare il 30 dei contributi non corrisposti nei termini. Sono
altresì dovuti gli interessi decorrenti dalle rispettive
scadenze.”
Modifiche rigettate dai Ministeri vigilanti.
Il TAR, confermando la tesi di Inarcassa, ha confermato il difetto di motivazione della decisione dei Ministeri che non hanno spiegato perché la misura di mitigazione delle sanzioni costituisca un depotenziamento del sistema sanzionatorio di INARCASSA né supportato tale considerazione da positivi elementi di verifica fattuali. Secondo il TAR, infatti, nella Relazione illustrativa di Inarcassa si spiega che la riduzione dell’ammontare delle sanzioni non solo risulta compatibile con l’attuale equilibrio di lungo periodo previsto dal vigente bilancio attuariale, ma addirittura, proprio in quanto incentiva e rende possibile la regolarizzazione in tempi contenuti della posizione contributiva degli iscritti morosi, concorre a rendere l’equilibrio di lungo periodo effettivo.
Per questo motivo il TAR ha accolto il ricorso di Inarcassa dando il via alla riduzione della sanzioni in caso di pagamento tardivo dei contributi previdenziali.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Sentenza TAR