DETRAZIONE DEL 55%: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la risoluzione 244/E dello scorso 11 settembre, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti i merito alla richiesta di detrazione del 55% p...
Con la risoluzione 244/E dello scorso 11 settembre, l'Agenzia delle
Entrate ha fornito importanti chiarimenti i merito alla richiesta
di detrazione del 55% per interventi finalizzati al risparmio
energetico. In particolare, con la risoluzione 244/E, l'Agenzia
delle Entrate ha risposto a dei quesiti riguardanti:
l'installazione di pannelli solari e la decorrenza dei 60 giorni di
tempo previsti dalla fine dei lavori per l'invio della
documentazione all'ENEA.
Il primo quesito a cui l'Agenzia ha fornito chiarimenti riguarda la possibilità di usufruire del beneficio fiscale per l'installazione di pannelli solari con certificazioni di qualità diverse da quelle individuate dal legislatore. L'Agenzia fa notare come l'art. 8 del DM 19/02/2007 fissa le caratteristiche tecniche dei pannelli solari ai fini della riconducibilità delle spese nell'ambito agevolativi previsto dalla normativa, ed in particolare è previsto che i pannelli solari possiedano le seguenti caratteristiche:
Per questi motivi l'Agenzia ha chiarito che l'agevolazione fiscale per spese di acquisto di pannelli solari non è fattibile nel caso gli stessi possiedano caratteristiche e certificazioni diverse da quelle espressamente indicate nel decreto ministeriale 19/02/2007.
Il secondo quesito riguardava la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti ed, in particolare, se fosse necessaria anche per i pannelli solari autocostruiti già in possesso della curva di rendimento termico conforme alla norma UNI 8212-9.
In questo caso l'Agenzia delle Entrate ha citato il comma 2 dell'articolo 8 del dm 19/02/2007 che richiede, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa alla certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 rilasciata da un laboratorio specializzato ed alla garanzia del prodotto per almeno cinque anni, la produzione della sola certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, a condizione che siano rilasciate da un laboratorio certificato nonché la produzione dell'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
L'Agenzia ritiene, dunque, che la produzione della certificazione di qualità e delle strisce assorbenti sia condizione indispensabile ai fini della fruizione dell'agevolazione, non ritenendosi sufficiente il solo possesso della curva di rendimento termico ancorché la stessa sia conforme alla precedente norma UNI 8212-9.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito, inoltre, uno dei chiarimenti più importanti, ossia quello riguardante il momento dal quale partono i 60 giorni di tempo entro i quali va predisposta e consegnata la documentazione (copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato e la scheda informativa sui lavori eseguiti) all'ENEA.
In particolare, l'Agenzia ritiene che i 60 giorni di tempo necessari per l'invio della documentazione all'ENEA devono partire dalla data di collaudo dei lavori. Ma, aspetto di grande importanza, l'Agenzia ritiene che il termine dei 60 giorni sia da considerarsi come ordinatorio e che, conseguentemente, sia possibile fruire dell'agevolazione anche in presenza di certificazioni inviate dopo il decorso dei 60 giorni, purché entro il termine ultimo del 29 febbraio 2008.
Infine, l'ultimo dubbio sciolto riguarda l'obbligatorietà della produzione dell'attestato di certificazione (o riqualificazione) energetica anche per la installazione di pannelli solari al servizio di strutture residenziali, sportive o ricreative o comunque in assenza di impianto di climatizzazione invernale. In particolare, l'Agenzia ha evidenziato come in considerazione della tipologia di immobili su cui devono essere realizzati gli interventi di riqualificazione energetica, anche per l'installazione dei pannelli solari, non si può prescindere dalla produzione dell'attestato di certificazione (o riqualificazione) energetica dell'edificio, come pure dell'asseverazione del tecnico abilitato nonché della scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Il primo quesito a cui l'Agenzia ha fornito chiarimenti riguarda la possibilità di usufruire del beneficio fiscale per l'installazione di pannelli solari con certificazioni di qualità diverse da quelle individuate dal legislatore. L'Agenzia fa notare come l'art. 8 del DM 19/02/2007 fissa le caratteristiche tecniche dei pannelli solari ai fini della riconducibilità delle spese nell'ambito agevolativi previsto dalla normativa, ed in particolare è previsto che i pannelli solari possiedano le seguenti caratteristiche:
- siano garantiti per almeno cinque anni;
- presentino una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 rilasciata da un laboratorio accreditato.
Per questi motivi l'Agenzia ha chiarito che l'agevolazione fiscale per spese di acquisto di pannelli solari non è fattibile nel caso gli stessi possiedano caratteristiche e certificazioni diverse da quelle espressamente indicate nel decreto ministeriale 19/02/2007.
Il secondo quesito riguardava la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti ed, in particolare, se fosse necessaria anche per i pannelli solari autocostruiti già in possesso della curva di rendimento termico conforme alla norma UNI 8212-9.
In questo caso l'Agenzia delle Entrate ha citato il comma 2 dell'articolo 8 del dm 19/02/2007 che richiede, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa alla certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 rilasciata da un laboratorio specializzato ed alla garanzia del prodotto per almeno cinque anni, la produzione della sola certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, a condizione che siano rilasciate da un laboratorio certificato nonché la produzione dell'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
L'Agenzia ritiene, dunque, che la produzione della certificazione di qualità e delle strisce assorbenti sia condizione indispensabile ai fini della fruizione dell'agevolazione, non ritenendosi sufficiente il solo possesso della curva di rendimento termico ancorché la stessa sia conforme alla precedente norma UNI 8212-9.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito, inoltre, uno dei chiarimenti più importanti, ossia quello riguardante il momento dal quale partono i 60 giorni di tempo entro i quali va predisposta e consegnata la documentazione (copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato e la scheda informativa sui lavori eseguiti) all'ENEA.
In particolare, l'Agenzia ritiene che i 60 giorni di tempo necessari per l'invio della documentazione all'ENEA devono partire dalla data di collaudo dei lavori. Ma, aspetto di grande importanza, l'Agenzia ritiene che il termine dei 60 giorni sia da considerarsi come ordinatorio e che, conseguentemente, sia possibile fruire dell'agevolazione anche in presenza di certificazioni inviate dopo il decorso dei 60 giorni, purché entro il termine ultimo del 29 febbraio 2008.
Infine, l'ultimo dubbio sciolto riguarda l'obbligatorietà della produzione dell'attestato di certificazione (o riqualificazione) energetica anche per la installazione di pannelli solari al servizio di strutture residenziali, sportive o ricreative o comunque in assenza di impianto di climatizzazione invernale. In particolare, l'Agenzia ha evidenziato come in considerazione della tipologia di immobili su cui devono essere realizzati gli interventi di riqualificazione energetica, anche per l'installazione dei pannelli solari, non si può prescindere dalla produzione dell'attestato di certificazione (o riqualificazione) energetica dell'edificio, come pure dell'asseverazione del tecnico abilitato nonché della scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
A cura di Gianluca
Oreto
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