Trasferimento di cubatura tra zone diverse: Arrivano i chiarimenti della Regione siciliana
Successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 22 della legge 10 agosto 2016, n. 16 (art. 22 - 1. Ai fini della cessione dei diritti edificatori, di cub...
Successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 22 della legge 10 agosto 2016, n. 16 (art. 22 - 1. Ai fini della cessione dei diritti edificatori, di cubatura e di trasferimento di volumetrie, si applica quanto previsto dall'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106, per la delocalizzazione delle volumetrie in aree e zone diverse ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia) che ha rinviato dinamicamente alle disposizioni di cui all’articolo 5 della legge nazionale 12 giugno 2011, n. 106 relativa alla cessione di cubatura e, più in generale, al trasferimento dei diritti edificatori l’amministrazione comunale di Menfi ha predisposto la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20/03/2019 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento comunale sui ceiteri di attuazione della cessione della cubatura di cui all’art. 22 della L.R. n. 16 del 10/06/2016”, tenendo conto della possibilità prevista nella tabella di sintesi delle norme relative alla zona “T”, di utilizzare dette aree per “Residenze agricole”; nella proposta di regolamento sul trasferimento di cubatura è precisato che, nel caso di residenze agricole è consentito il trasferimeno di cubatura dalle zone E (zone agricole) alle zone T (turistico-ricettive) in misura pari al doppio di quella espressa dal lotto ricevente (portando, in pratica l’indice da 0,03 a 0,09).
Siamo stati sempre perplessi di tale possibilità (leggi articolo) e, nella speranza di fare cosa gradita ai nostri lettori (siano tecnici liberi professionisti che tecnici ed amministratori comunali) abbiamo ritenuto opportuno chiedere un chiarimento al Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato territorio ed ambiente della Regione siciliana trasmettendo allo stesso la proposta di deliberazione n. 11 del 23.3.2019 del Consiglio Comunale di MENFI.
La risposta del Dipartimento urbanistica è arrivata con la nota prot. 13991 del 29/07/2019 inviata per pec sia all’amministrazione comunale che al sottoscritto nella qualità di direttore responsabile della testata www.lavoripubblici.it.
Nella nota, il Dipartimento urbanistica:
- ribadisce quanto espressamente affermato nella nota prot. 21100 del 23.11.2017 inviata al Comune di Campobello di Mazara e cioè che la “compatibilità” richiamata dalla norma, riferita alle zone omogenee c.d. di “partenza” ed “atterraggio”, “va letta nel senso stretto del termine inteso come “identità”, sia con riguardo alle zone omogenee di provenienza e di destinazione finale le quali devono possedere la medesima classificazione ed indice territoriale (A1-A1; A2-A2; B1-B1; B2-B2; ecc.), sia relativamente alla categoria funzionale delle costruzioni ed opere che in tali zone omogenee possono essere realizzate, per le quali può farsi riferimento alla classificazione operata dall’art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., recepito nel nostroOrdinamento dall’art. 1 della legge regionale n. 16 del 2016”;
- aggiunge che lo schema di regolamento predisposto dall’amministrazione comunale non appare condivisibile non solo la previsione che consente il trasferimento di volumetrie tra zone di ricaduta e servente diverse per destinazione urbanistica (rispettivamente turistico-ricettiva e agricola), ma anche alla incompatibilità evidente delle tipologie edilizie che per destinazione d’uso sono identificate come “residenze agricole” ed “edilizia rurale”, la cui volumetria si vuole trasferire nelle zone “T”, evidentemente per conferirne un uso per finalità ricettive non compatibile con la originaria destinazione.
Il Dipartimento urbanistica afferma, dunque, che il trasferimento di cubatura dalle zone omogene “E” alle zone omogenee “T” per le le residenze agricole in genere e per l’edilizia rurale non è conforme all’articolo 22 della legge regionale n. 16/2016.
Facendo, poi, riferimento agli articoli 22 (rubricato “Interventi produttivi in verde agricolo”) e 23 (rubricato “Agroturismo”) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, il Dipartimento urbanistica aggiunge che l’articolo 22 della citata l.r. n. 71/1978 in cui è specificato che destinazioni d’uso alternative di fabbricati realizzati sulla base di regolare titolo abilitativo, quale, ad esempio, quella di “bed & breakfast ed annesse attività di ristorazione” è consentito soltanto nelle zone agricole e non in altre zone, quali, ad esempio, le zone “T”.
In conclusione, quindi, nella nota del Dipartimento urbanistica non è precisato soltanto che non è possibile trasferire la cubatura da una zona “E” ad una zona “T” ma, anche, che nelle zone T non è possibile applicare gli articoli 22 e 23 della legge regionale n. 71/1978 e, quindi, non è consentito il mitamento di destinazione d’uso dei manufatti realizzati come “residenze agricole” o “edilizia rurale”.
Nella nota in argomento, il Dipartimento urbanistica aggiunge, anche, che
- nelle zone C (sottoposte a piani attuativi) il trasferimento dei diritti edificatori nelle more dell’approvazione del piano o in sua assenza può essere assentito soltanto tra lotti interclusi o residuali;
- nelle zone agricole il trasferimento di cubatura è consentito soltanto per residenze unifamiliari;
- nelle zone c.d. “bianche”, in assenza di P.R.G. non è consentito nessun trasferimento di cubatura ed alle stesse zone è applicabile soltanto la disposizione, già di per sé derogatoria, di cui all’art. 9 (rubricato “Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica”) del DPR n.380 del 2001 come recepito con modifiche dall’articolo 4 della legge regionale n.16 del 2016.
Ringraziamo, quindi, il Dipartimento urbanistica della Regione siciliana ed in particolare il Dirigente Arch. Giovanni Grutta per essere intervenuto, con la nota in argomento, con chiarimenti tecnici sul trasferimento di cubatura e non solo molto utili sia per i tecnici che per agli amministratori comunali.
In allegato la nota prot. 21100 del 23.11.2017 inviata al Comune di Campobello di Mazara e la nota prot. 13991 del 29/07/2019 inviata al Comune di Menfi.
A cura di Arch. Paolo Oreto