Vittime di mancati pagamenti: Crediti a Tasso zero contro le crisi di liquidità

Con la circolare 7 agosto 2019, n. 0312471 il MISE (Ministero dello sviluppo economico) ha definito le modalità di presentazione, ammissione ed erogazione de...

22/08/2019

Con la circolare 7 agosto 2019, n. 0312471 il MISE (Ministero dello sviluppo economico) ha definito le modalità di presentazione, ammissione ed erogazione delle domande di finanziamento agevolato. Il Fondo per il credito alle PMI e ai professionisti vittime di mancati pagamenti, istituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, è dotato di 30 milioni di euro di cui 29.193.681,49 attualmente disponibili. Il Fondo finanzia a tasso zero, fino a 500.000 euro e fino a dieci anni PMI e professionisti in situazione di potenziale crisi di liquidità a causa di mancati pagamenti di debitori imputati di delitti in procedimenti penali.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 2016 sono stati stabiliti i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati. L’articolo 19-ter della legge n. 58/2019, ha modificato e integrato la legge n. 2018/2015 (disponibile il testo coordinato). 

I termini per la presentazione delle domande sono aperti; verranno chiusi dal Ministero dello Sviluppo Economico - con comunicazione su questo sito - in caso di esaurimento delle risorse.

 Soggetti beneficiari - Possono ottenere i finanziamenti agevolati le piccole e medie imprese (PMI) e i professionisti che, tra l’altro:

  1. risultino parti offese in un procedimento penale - avviato in data precedente la presentazione della domanda - avente per oggetto mancati pagamenti da parte di debitori imputati dei delitti, commessi nell’ambito dell’attività d’impresa, di cui agli articoli:
    1. 629 del codice penale (estorsione);
    2. 640 del codice penale (truffa);
    3. 641 del codice penale (insolvenza fraudolenta);
    4. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali);
    5. 216 della legge fallimentare (bancarotta fraudolenta);
    6. 217 della legge fallimentare (bancarotta semplice);
    7. 218 della legge fallimentare (ricorso abusivo al credito);
    8. 223 della legge fallimentare (fatti di bancarotta fraudolenta);
    9. 224 della legge fallimentare (fatti di bancarotta semplice);
    10. 225 della legge fallimentare (ricorso abusivo al credito).
  2. si trovino in una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti da parte dei debitori imputati (crediti non incassati nei confronti dei debitori imputati pari almeno al 20% del totale dei “Crediti verso clienti” di cui alla lettera C) II - 1) dell’articolo 2424 del codice civile);
  3. presentino sufficienti capacità di rimborso del finanziamento agevolato.

Le PMI devono essere iscritte nel registro delle imprese e risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non risultare in stato di scioglimento o liquidazione - non essere sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti).

Sono ammissibili le PMI in concordato preventivo in continuità.

I professionisti devono essere iscritti agli ordini professionali ovvero aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge n. 4/2013 (deve essere inviata l’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4/2013);

Se il debitore è una persona giuridica il procedimento penale deve risultare a carico del legale rappresentante o di altra persona fisica riconducibile al debitore-persona giuridica.

Agevolazione - L’agevolazione consiste in un finanziamento:

  1. a tasso zero;
  2. di importo non superiore ai crediti del soggetto beneficiario nei confronti dei debitori imputati, documentati nell’ambito del procedimento penale, e comunque non superiore a euro 500.000;
  3. di durata compresa tra i tre e i dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni;
  4. concesso nei limiti di intensità agevolativa previsti, a seconda del settore di appartenenza del soggetto beneficiario, dai Regolamenti “de minimis” n. 1407/2013, n.1408/2013 e n. 717/2014.

Presentazione delle domande da parte delle PMI - Le domande possono essere presentate dalle PMI – esclusivamente e a pena di improcedibilità – tramite procedura informatica all’indirizzo: https://agevolazionidgiai.invitalia.it - sezione “Accoglienza Istanze DGIAI”.

La compilazione della domanda di finanziamento è effettuata in modalità telematica tramite la piattaforma accessibile da “Accoglienza Istanze DGIAI”.

Ai fini della compilazione, alle PMI richiedenti è richiesto il possesso di una casella di PEC attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese.

Per rispondere alle richieste di integrazione e per tutte le altre attività successive all’invio della domanda e alla eventuale concessione del finanziamento agevolato, le PMI sono tenute ad accedere alla procedura informatica e fornire esclusivamente a mezzo della medesima procedura la documentazione richiesta.

Per registrarsi sul portale occorre che la PMI sia regolarmente iscritta al Registro delle Imprese e abbia preventivamente comunicato allo stesso un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (indirizzo PEC) ai sensi dell'art 16 del decreto-legge 185 del 2008 e dell'art. 5 del decreto-legge n. 79 del 2012.

L’indirizzo PEC, come risulta presso il Registro delle Imprese, sarà utilizzato in fase di registrazione della PMI per la trasmissione delle credenziali informatiche per l’accesso al sistema. 

Presentazione delle domande da parte dei professionisti

Le domande di accesso alle agevolazioni e la successiva documentazione sono inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo fondovmp@pec.mise.gov.it.

Concessione ed erogazione del finanziamento - Ai fini della concessione e dell’erogazione del finanziamento, il debitore del soggetto beneficiario deve risultare imputato in un procedimento penale ovvero condannato con sentenza passata in giudicato.

In particolare, a carico del debitore:

  1. devono essere stati emessi richiesta di rinvio a giudizio o altro provvedimento (richiesta di giudizio immediato, di decreto penale di condanna o di applicazione della pena, ovvero decreto di citazione diretta a giudizio o giudizio direttissimo) che configurino a norma del codice di procedura penale l’imputazione per i delitti sopra specificati; il procedimento deve essere in corso, non devono perciò essere esauriti in via definitiva i gradi di giudizio nell’ambito dello stesso;
  2. ovvero deve essere stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato.

La qualifica di parte offesa e di debitore imputato, l’importo del mancato pagamento, la data di avvio e il numero del procedimento penale ovvero la data di emissione e il numero della sentenza di condanna devono essere confermati al Ministero dello Sviluppo Economico dagli Uffici giudiziari competenti.

Nelle more della risposta da parte degli uffici giudiziari, il finanziamento può essere erogato in acconto al soggetto beneficiario nella misura del 50%.

Per maggiori informazioni - Per informazioni di natura tecnica sull’accesso alla piattaforma e sulla compilazione della domanda:

  • https://agevolazionidgiai.invitalia.it/ è la pagina da cui si accede alla piattaforma per la compilazione e l’invio delle domande. L’utente accede alla sezione “Accoglienza Istanze DGIAI”: qui troverà le informazioni per l’accesso telematico con Carta Nazionale dei Servizi (CNS), il manuale di supporto all’accesso e la sezione cui accedere per la presentazione della domanda 
  • servizio telefonico 06 54927815 (lun-ven 9 – 17);
  • supportoregistrazione.agevolazionidgiai@mise.gov.it per problemi di accesso alla piattaforma;
  • vmp.istanzedgiai@mise.gov.it per problemi di compilazione della domanda.

Per chiarimenti e quesiti di natura normativa:

Divisione VI - lncentivi fiscali e accesso al credito

Telefono: 0654927815 – 7850 - 7037 (lun-giov 9.30 – 17.00; ven 9.30 – 14.30)

info.vmp@mise.gov.it

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata