Agenzia delle Entrate: Se il venditore non ha diritto ai bonus non può trasferirli all’acquirente
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 313 del 24 luglio 2019 ad un interpello presentato da un contribuente ha chiarito che il contribuente che acquista...
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 313 del 24
luglio 2019 ad un interpello presentato da un contribuente
ha chiarito che il contribuente che acquista un immobile da una
società non può beneficiare delle detrazioni fiscali previste per
gli interventi di recupero edilizio (articolo 16-bis, comma 1 del Tuir) né
di quelle relative alla riqualificazione energetica (articolo 14 del Dl n. 63/2013) se l’impresa
venditrice non ha i requisiti per usufruire delle relative
agevolazioni.
Nel primo caso, infatti, lo sconto fiscale riguarda soltanto
l’Irpef e, quindi, non è utilizzabile da una Spa in quanto soggetta
a imposta sui redditi delle società, nel secondo caso, invece, il
bonus è fruibile anche dalle società ma esclusivamente per
i fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività
imprenditoriale e non anche ai beni merce.
Quesito - L’istante ha acquistato da una Sgr,
costituita sotto forma di Spa, una singola unità immobiliare
facente parte di un complesso residenziale, dismesso completamente
dall’impresa venditrice, e sulle cui parti comuni la società aveva
effettuato lavori di recupero edilizio e riqualificazione
energetica, pagando le ditte con bonifico ordinario, senza chiedere
detrazioni d’imposta per gli interventi eseguiti.
Il contribuente precisa che i lavori di riqualificazione hanno
fatto parte della trattativa di compravendita e chiede se può
usufruire dei bonus fiscali previsti per le opere di
riqualificazione eseguite sulle parti condominiali.
A suo parere, i nuovi proprietari possono applicare la detrazione
per il recupero del patrimonio edilizio perché le spese, come
richiede la norma agevolativa disciplina dall’articolo 16-bis, comma 1 del Tuir,
possono considerarsi effettivamente a carico degli acquirenti in
quanto relative a interventi effettuati nel condominio (quali,
appunto, sostituzione della caldaia e tinteggiatura dei vani scala)
ed espressamente inserite negli atti di compravendita.
L’istante ricorda, inoltre, che, anche in base ai chiarimenti
forniti con la circolare n. 43/2016, l’agevolazione non è
persa presentando un’adeguata dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, che attesti la natura degli interventi e la corretta
contabilizzazione ai fini dell’imposta sui redditi.
L’Agenzia non approva - L’Amministrazione
finanziaria è di diverso parere e, per motivi diversi, esclude che
l’acquirente possa beneficiare delle detrazioni fiscali non
utilizzate dalla società.
Per quanto riguarda il recupero del patrimonio edilizio (articolo
16-bis del Tuir) è vero che, in caso di vendita
dell’immobile, l’acquirente può usufruire della detrazione non
utilizzata dal venditore, ma si tratta di uno sconto Irpef e,
quindi, riconosciuto soltanto alle persone fisiche. La circolare n. 7/E del 2018 chiarisce che sono
ammessi a fruire della detrazione in esame tutti i contribuenti
assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche,
residenti o meno nel territorio dello Stato.
La condizione, chiarisce l’Agenzia, non è invece riscontrabile nel
caso descritto nell’interpello. La società che ha venduto
l’immobile e ha sostenuto le spese di riqualificazione, infatti, è
una Sgr costituita sotto forma di Spa ed essendo soggetta
all’imposta sul reddito delle società e non all’imposta sul reddito
delle persone fisiche non può beneficiare del bonus né può
trasferirlo al nuovo proprietario.
Niente da fare neanche per le detrazioni relative alla
riqualificazione energetica (articolo 14 del decreto legge n. 63/2013).
Diversamente dal recupero edilizio, possono accedere ai benefici
fiscali della riqualificazione energetica anche i titolari di
reddito d’impresa, ma soltanto per le unità immobiliari strumentali
all’esercizio dell’attività imprenditoriale e non anche ai beni
merce, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività
dell’impresa, come avviene nel nostro caso. Il beneficio è infatti
attribuito esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto
degli interventi, mentre l’istante precisa di aver acquistato
l’unità residenziale da una società che ha dismesso l’intero
immobile oggetto dei lavori.
Conclude l’Agenzia, anche in quest’ultima ipotesi, a prescindere
dalle modalità di pagamento effettuate, la Sgr non può usufruire
delle detrazioni in quanto il complesso immobiliare non è un bene
strumentale e, di conseguenza, le detrazioni non possono essere
trasferite all’acquirente.
In allegato la Risposta n. 313 del 24 luglio 2019.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risposta 24 luglio 2019, n. 313