CAUZIONE DEFINITIVA. RIDUZIONE DEL 50%
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la determinazione n. 7 dell’11 settembre 2007 recante “Cauzione defini...
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, con la determinazione n. 7 dell’11
settembre 2007 recante “Cauzione definitiva - Interpretazione
dell’art. 40, comma 7, del d.lgs. n. 163/06 in ordine alla
riduzione del 50% per le imprese in possesso di certificazione di
qualità” interviene sul problema relativo alle cauzioni
definitive.
L’Autorità, interviene sulla questione interpretativa concernente la cauzione definitiva che l’esecutore del contratto di appalto è tenuto a costituire a garanzia dell’adempimento delle prestazioni in esso dedotte.
L’Autorità interviene su sollecitazione di una società, specializzata nel settore pulizie di ambienti di lavoro e in possesso delle certificazioni di qualità di cui al comma 7 dell’art. 40 del D.lgs. 163/2006, che ha posto la questione perché, all’atto della stipula di alcuni contratti di appalto aggiudicati da Prefetture dislocate in diverse aree del territorio nazionale, in sede di quantificazione del corrispettivo relativo alla cauzione definitiva, hanno richiesto il versamento del relativo importo in misura integrale, escludendo l’applicabilità del beneficio previsto dall’art. 40 citato agli appalti di servizi e forniture.
Altro punto di disaccordo era quello relativo al computo dell’importo ai fini della stipula della polizza fideiussoria, che è calcolata dalle dette Prefetture sulla base dell’importo contrattuale comprensivo di IVA, a differenza di quanto previsto dall’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, che ne prevede il calcolo unicamente sulla base dell’importo contrattuale.
L’esigenza di un intervento interpretativo da parte dell’Autorità emerge anche da una recente interpellanza parlamentare in cui si contestano le modalità di determinazione della cauzione definitiva previste dall’art. 113, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006, ritenute inadeguate per gli appalti di servizi e forniture, e al tempo stesso si evidenzia l’esigenza di fare chiarezza sull’applicabilità della riduzione del cinquanta per cento del deposito cauzionale anche agli appalti di servizi e forniture.
L’Autorità, dopo aver precisato che con il D.lgs. n. 163/2006 le garanzie di esecuzione e le coperture assicurative, originariamente previste dall’art. 30, commi 2, 2-bis e 2-ter, della legge 109/94 per i lavori pubblici, sono state estese anche a servizi e forniture.e che, in atto, il dato normativo di riferimento, in tema di cauzioni, va rinvenuto nelle disposizioni di cui agli artt. 40, 75 e 113 del D.lgs. n. 163/2006 conclude ritenendo che:
L’Autorità, interviene sulla questione interpretativa concernente la cauzione definitiva che l’esecutore del contratto di appalto è tenuto a costituire a garanzia dell’adempimento delle prestazioni in esso dedotte.
L’Autorità interviene su sollecitazione di una società, specializzata nel settore pulizie di ambienti di lavoro e in possesso delle certificazioni di qualità di cui al comma 7 dell’art. 40 del D.lgs. 163/2006, che ha posto la questione perché, all’atto della stipula di alcuni contratti di appalto aggiudicati da Prefetture dislocate in diverse aree del territorio nazionale, in sede di quantificazione del corrispettivo relativo alla cauzione definitiva, hanno richiesto il versamento del relativo importo in misura integrale, escludendo l’applicabilità del beneficio previsto dall’art. 40 citato agli appalti di servizi e forniture.
Altro punto di disaccordo era quello relativo al computo dell’importo ai fini della stipula della polizza fideiussoria, che è calcolata dalle dette Prefetture sulla base dell’importo contrattuale comprensivo di IVA, a differenza di quanto previsto dall’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, che ne prevede il calcolo unicamente sulla base dell’importo contrattuale.
L’esigenza di un intervento interpretativo da parte dell’Autorità emerge anche da una recente interpellanza parlamentare in cui si contestano le modalità di determinazione della cauzione definitiva previste dall’art. 113, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006, ritenute inadeguate per gli appalti di servizi e forniture, e al tempo stesso si evidenzia l’esigenza di fare chiarezza sull’applicabilità della riduzione del cinquanta per cento del deposito cauzionale anche agli appalti di servizi e forniture.
L’Autorità, dopo aver precisato che con il D.lgs. n. 163/2006 le garanzie di esecuzione e le coperture assicurative, originariamente previste dall’art. 30, commi 2, 2-bis e 2-ter, della legge 109/94 per i lavori pubblici, sono state estese anche a servizi e forniture.e che, in atto, il dato normativo di riferimento, in tema di cauzioni, va rinvenuto nelle disposizioni di cui agli artt. 40, 75 e 113 del D.lgs. n. 163/2006 conclude ritenendo che:
- la riduzione del deposito cauzionale in misura del cinquanta per cento per le imprese in possesso della certificazione di qualità è applicabile non solo agli appalti di lavori pubblici ma anche a quelli di servizi e forniture;
- la garanzia fideiussoria definitiva, da prestare per l’esecuzione del contratto, è costituita, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, sulla base “del 10 per cento dell’importo contrattuale”, con la conseguenza che l’IVA, imposta accessoria, peraltro variabile, non va inserita.
A cura di Paolo
Oreto
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