Principio di rotazione degli appalti non applicabile nelle procedure aperte
La giurisprudenza sul principio di rotazione degli appalti, che in questo primi tre anni e mezzo di applicazione del D.Lgs. n 50/2016 (c.d. Codice dei contra...
La giurisprudenza sul principio di rotazione degli appalti, che in questo primi tre anni e mezzo di applicazione del D.Lgs. n 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) è intervenuta parecchie volte sul tema, si arricchisce di nuovi interessanti particolari che ne definiscono ancora di più i contorni.
Con la sentenza n. 1457 del 20 luglio 2019 la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha accolto il ricorso presentato per l'annullamento della comunicazione di esclusione dalla procedura comminata all'odierno ricorrente. In particolare, la stazione appaltante aveva escluso dalla procedura di gara la ricorrente, precedente aggiudicataria dell'appalto, nonostante la procedura di gara non prevedesse alcuna limitazione delle ditte da invitare.
Premesso che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, i giudici di primo grado hanno ricordato che le Linee guida ANAC n. 4 hanno individuato i casi in cui non si applica il principio di rotazione, ovvero:
- l’affidamento tramite procedura ordinaria;
- quando l’affidamento avvenga con procedura aperta al mercato nella quale la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
- quando la stazione appaltante motiva la scelta ricadente sull’affidatario precedente in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
Nel caso di specie, pur non essendo una procedura ordinaria, l’avviso prevedeva in ordine alla “fase successiva alle candidature” che “Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione Appaltante inviterà alla successiva manifestazione di interesse TUTTI coloro i quali avranno presentato regolare istanza di interesse”, dunque senza limitazione alcuna numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Ne deriva che in questo caso il principio di rotazione delle offerte non è applicabile e l'esclusione dalla gara è illegittima.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Calabria 20 luglio 2019, n. 1457 Linee guida ANAC n. 4 D.Lgs. n. 50/2016Link Correlati
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