Camper, roulotte e case mobili: Per i privati è reato ancorarle al suolo senza permesso di costruire
Il posizionamento di camper, roulotte o case mobili da parte di privati cittadini, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazi...
Il posizionamento di camper, roulotte o case mobili da parte di privati cittadini, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative, necessita di permesso di costruire senza il quale è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva.
Lo ha confermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 36481 del 28 agosto 2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato per l'annullamento di una decisione della Corte di appello in merito alla condanna per reati di abuso edilizio.
I fatti
La ricorrente (privata cittadina) si era resa responsabile, in qualità di committente e proprietaria, dei lavori di collocazione di una casa mobile modulare di circa 42 mq su un terreno di 1.200 mq, ricadente in zona sismica, senza il prescritto preavviso allo sportello unico per l'edilizia.
L'argomento è stato più volte oggetto di controversie giudiziarie che non si sono placate neanche con la pubblicazione:
- del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 con il quale sono stati individuati (leggi articolo) gli interventi di edilizia oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 con il quale è stato predisposto il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e con il quale (leggi articolo) sono stati inseriti tra l'edilizia libera i manufatti leggeri in strutture ricettive (Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normatibe regionali di settore - d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II - Edilizia - attività 16).
In pratica si genera un doppio regime perché:
- nei casi di carattere generale l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee deve essere effettuata come, per altro, indicato al progressivo 15 nella sezione II relativa all’edilizia della Tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016, previo il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 20 del più volte citato DPR 380/2001.
- nel caso, invece, che tali manufatti siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore possono essere effettuate come edilizia libera se tali strutture ricettive siano state, previamente, autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore e se, quindi per le stesse sia stata già rilasciata una SCIA unica così come previsto per l’attività individuata al progressivo 75 della Sezione I relativa all’edilizia della Tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016 e relativa alle strutture ricettive; possibilità, successivamente, confermata nel Glossario di edilizia libera e, precisamente, al numero 52 ed, in pratica sembra che le strutture ricettive all’aperto previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico e per le quali sia stata presentata, dunque, una SCIA unica possono procedere all’installazione di tutti quei manufatti indicati all’articolo 3, comma 1, lettera e5) del citato DPR 380/2001.
La decisione della Cassazione
Gli ermellini hanno confermato i rilievi della Corte di appello per la quale sul terreno di proprietà della ricorrente era stato posizionato un prefabbricato modulare di 42 mq., in parte poggiato su carrello, in parte su pali telescopici, articolato in due unità abitative arredate, con ingressi distinti, dotate la prima di cucina, bagno e una camera da letto e la seconda di una cucina, due camere da letto e un vano adibito a bagno; all'esterno, il manufatto presenta una terrazza con parapetti in metalli a protezione e un'area pavimentata con mattoni autobloccanti. La descrizione del manufatto ha escluso l'invocata applicazione della disciplina regionale, la quale si riferisce a impianti prefabbricati a uso non abitativo.
Come previsto all'art. 44, comma 1, lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo Unico Edilizia), si configura come reato l'installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative. Si è parimenti precisato che integra il reato di costruzione edilizia abusiva la collocazione su un'area di una "casa mobile" con stabile destinazione abitativa, in assenza di permesso di costruire, perché quest'ultimo non è necessario, ai sensi dell'art. 3 del Testo Unico Edilizia, per i soli interventi in cui ricorrono contestualmente i requisiti di cui al comma 1, lett. e 5), del predetto art. 3 (collocazione all'interno di una struttura ricettiva all'aperto, temporaneo ancoraggio al suolo, conformità alla normativa regionale di settore, destinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti).
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno accertato che l'opera, seppur potenzialmente mobile e precaria, era fissata al terreno attraverso tubi telescopi posizionati alla base del terreno ed era corredata, nella parte esterna, da una terrazza con parapetti e una pavimentazione in mattino, da ciò logicamente desumendo che era destinata a soddisfare esigenze abitative di carattere duraturo, come tra l'altro dimostrato dal fatto che dal momento dell'installazione de fabbricato (settembre 2014) fino al giugno 2015 la casa mobile era rimasta in maniera stabile e perdurante sul fondo dell'imputata.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 28 agosto 2019, n. 36481Link Correlati
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