VIA: nessun esame per estensioni o modifiche di progetti non più soggetti a Valutazione di impatto ambientale
Estensioni o modifiche di progetti che, in base alla normativa sopravvenuta, non sono più soggetti a V.I.A. e che, dunque, se presentati ex novo, non dovrebb...
Estensioni o modifiche di progetti che, in base alla normativa sopravvenuta, non sono più soggetti a V.I.A. e che, dunque, se presentati ex novo, non dovrebbero esservi necessariamente sottoposti, non devono essere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (o a verifica di assoggettabilità).
Lo ha chiarito la Sezione Quarta del Consiglio di Stato con sentenza 29 agosto 2019, n. 5972 con la quale ha accolto il ricorso presentato per la riforma di due decisioni di primo grado con le quali il Tribunale Amministrativo Regionale aveva ritenuto che la variante di un progetto che, secondo un giudizio ex ante, avesse una “notevole” ripercussione negativa sull’ambiente, dovesse previamente essere sottoposta a nuova verifica di compatibilità ambientale.
A seguito di pubblica udienza, Palazzo Spada ha disposto verificazione ad un verificatore di accertare:
- la sussistenza di problematiche idrogeologiche esaminate nel corso dello svolgimento della Valutazione di impatto ambientale, ovvero emerse successivamente a quest’ultima, chiarendone la tipologia;
- l’esistenza di differenze tra il progetto originario di opera esaminato in sede di VIA, e quello successivamente oggetto variante, con particolare ma non esclusivo riferimento alla eventuale variazione del livello di profondità massima di scavo, provvedendo a quantificare detta variazione, ove riscontrata;
- l’incidenza della eventuale variazione riscontrata della quota di profondità massima sulla situazione idrogeologica sussistente;
- ogni eventuale chiarimento utile alla definizione dei fatti di causa.
I giudici di secondo grado hanno ricordato l’art. 6, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente) per il quale “La valutazione d’impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi”. Il successivo comma 6, tra le altre cose, prescrive che sia svolta la preliminare procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per:
- le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi;
- i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
Ciò premesso, l’allegato IV alla Parte II del Codice dell'Ambiente individua due specifiche ipotesi in cui la preliminare verifica di assoggettabilità a VIA (di competenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 152, che assegna alla competenza statale i soli progetti di cui agli Allegati II e II-bis) è doverosa ex lege:
- i “parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto”;
- le “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente”.
Tali ultimi due casi introdotti dal D.Lgs. n. 4/2008, in vigore a decorrere dal 13 febbraio 2008.
Nel caso di specie, la società istante aveva attivato la procedura di VIA nel 2007, in relazione ad un primo progetto incentrato sulla realizzazione, in fasi distinte, di due parcheggi interrati, uno per complessivi 366 posti auto, l’altro per complessivi 39 posti auto, entrambi articolati su tre piani interrati. La competente struttura regionale espresse “giudizio di compatibilità ambientale positivo” con alcune condizioni, fra cui, per quanto qui di interesse, la riduzione dei piani interrati da tre a due.
Il nuovo progetto, caratterizzato da una riduzione della superficie e del volume interrato e, conseguentemente, da una contrazione dei posti auto, passati ad un totale di 293, è stato oggetto del parere positivo (in alcuni casi, positivo con prescrizioni) delle Amministrazioni interessate, riunite in conferenza di servizi, ed è, quindi, stato approvato dalla Giunta limitatamente alla parte interrata, in considerazione delle perplessità manifestate dalla Soprintendenza in relazione alle sistemazioni di superficie.
Sulla scorta di tali premesse, il Consiglio di Stato prende le mosse dalla disposizione dell’Allegato IV alla Parte II del Codice dell'Ambiente, punto 8, lett. t, ai sensi del quale sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA le “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente”. Disposizione che muove dall’implicita premessa che il progetto “già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione” sia ancora da sottoporre a VIA secondo la normativa vigente: in altre parole, la disposizione sottopone a VIA le “modifiche o estensioni”di progetti che, se fossero presentati ex novo, sarebbero tuttora da sottoporre a VIA.
Nel caso di specie, considerato che se il progetto fosse stato presentato ex novo nel 2014 non avrebbe dovuto necessariamente essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità, in considerazione del numero di posti previsto (293), ben inferiore ai 500: ne consegue, per le esposte ragioni logico-testuali, che la modifica in questione non era ex lege da sottoporre a verifica di assoggettabilità.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 29 agosto 2019, n. 5972