Cedolare secca: Via libera anche nel caso di locazioni brevi tramite “AirBnB”
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 373 del 10 settembre 2019, avente ad oggetto “Applicabilità del regime fiscale previsto dall’art. 4 del D. L. 24 a...
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta
n. 373 del 10 settembre 2019, avente ad oggetto
“Applicabilità del regime fiscale previsto dall’art. 4 del D. L. 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, in caso di attività di locazione di immobile ad
uso abitativo posta in essere da parte di privato al di fuori
dell’esercizio dell’attività d’impresa tramite il portale online
“AirBnB”. - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000,
n.212”, puntualizza che un privato che intende affittare per brevi
periodi un immobile ad uso abitativo al di fuori dell’esercizio
dell’attività d’impresa, tramite il portale online “AirBnB”, può
fruire dell’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca
con aliquota al 21 per cento. Diversamente, se in sede di
accertamento emerga l’esistenza di un’attività commerciale, gli
introiti dovranno essere dichiarati come redditi d’impresa.
Nella Risoluzione l’Agenzia delle entrate ricorda la disciplina
fiscale delle locazioni brevi introdotta dall’articolo 4 del Dl
50/2017. Tali locazioni, come specificato, al comma 1, riguardano i
contratti non superiori a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono
servizi di fornitura biancheria e pulizia dei locali, direttamente,
tramite intermediari o gestori di portali telematici, purché non
rientrino nell’attività d’impresa. Il comma 2 di tale articolo,
poi, stabilisce che ai redditi derivanti dai contratti di locazione
breve ad uso abitativo stipulati a partire dal 1° giugno 2017
“si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento
in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della
cedolare secca”.
Successivamente, il provvedimento direttoriale del 12
luglio 2017 e la circolare n. 24/2017
hanno fornito le modalità applicative della disciplina e alcuni
chiarimenti operativi.
In particolare la circolare ha dato via libera alla gestione degli
affitti tramite portali presenti sul web, specificando che la
disciplina delle locazioni brevi “si applica sia nel caso di
contratti stipulati direttamente tra locatore (proprietario o
titolare di altro diritto reale, sublocatore, comodatario) e
conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano
soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare,
anche attraverso la gestione di portali online, che mettono in
contatto persone in ricerca di un immobile con persone che
dispongono di unità immobiliari da locare”. La circolare
precisa, inoltre, che se sussiste un minimo di organizzazione, ad
esempio, se oltre all’abitazione sono forniti servizi aggiuntici
come colazione, pasti, ecc, la disciplina delle locazioni brevi non
può trovare applicazione.
L’Agenzia, infine, dopo aver ricordato che il comma 3-bis
dell’articolo 4 del Dl 50/2017 ha previsto la messa a punto di un
regolamento che definisca i criteri in base ai quali la locazione
breve si presume svolta in forma imprenditoriale, rileva che tale
regolamento non è stato ancora emanato.
In conclusione, mancando i requisiti che definiscano la sussistenza
di un’attività d’impresa e considerando che dalla documentazione
fornita dall’istante emerge che l’attività di locazione che intende
offrire non rientra nell’esercizio di impresa, l’Agenzia ritiene
che il contribuente può fruire dell’imposta sostitutiva nella forma
della cedolare secca con aliquota al 21 per cento.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risposta 10 settembre 2019, n. 373