Agenzia delle Entrate: Confermato il “bonus edilizia” per la sostituzione degli infissi

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 383 del 16 settembre 2019, avente ad oggetto “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edi...

20/09/2019

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 383 del 16 settembre 2019, avente ad oggetto “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio - definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del D.P.R n. 380 del 2001 - Art. 16-bis del TUIR - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212”, puntualizza che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR.

Tutto nasce da una richiesta di un contribuente che effettuando interventi di sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi esterni nonché il rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate (impalcatura) chiede chiarimenti in ordine alla spettanza del beneficio del “Bonus edilizia” in considerazione delle disposizioni del D.Lgs. 222/2016, e di quelle del DM attuativo 2 marzo 2018, che, nello specifico, riconducono l’intervento effettuato nella categoria di interventi soggetti ad attività completamente libera che rincondurrebbe, erroneamente, a rubricare, sotto il profilo urbanistico, i lavori come “manutenzione ordinaria”, che, ai fini della detraibilità agevolata, sono ammessi al beneficio solo in caso di effettuazione su parti comuni condominiali.

L’Agenzia delle Entrate con la citata Risposta n. 383 precisa che, per individuare gli interventi di recupero effettuati su singole abitazioni ed agevolati con il Bonus edilizia, occorre rifarsi sempre ed unicamente alle definizioni contenute nell’art.3 del Testo Unico dell’edilizia – DPR 380/2001, al quale espressamente rinvia l’art.16-bis del DPR 917/1986.

E’ questo il motivo per cui, quindi, non assumono, rilevanza né le disposizioni del D.Lgs. 222/2016, né quelle del DM attuativo 2 marzo 2018 che, con l’approvazione del “Glossario unico”, operano una ricognizione degli interventi edilizi, distinguendoli in funzione del titolo abilitativo richiesto e non incidono né modificano la definizione urbanistica dei lavori di recupero.

L’Agenzia delle Entrate, considerato che le modifiche apportate dal D.Lgs. 222/2016 e dal DM 2 marzo 2018non hanno riguardato le definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del medesimo D.P.R n. 380 del 2001, cui fa rinvio il citato articolo 16-bis del TUIR, deve ritenersi che le stesse non esplichino effetti ai fini delle detrazioni previste dalla citata disposizione”, con riferimento al quesito proposto, precisa che gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR.

Con riferimento, quindi, alle singole unità abitative, l’Agenzia precisa che la sostituzione dei serramenti esterni con altri di tipologia diversa può continuare ad essere agevolata, quale lavoro di manutenzione straordinaria definito dall’art.3, co.1, lett.b, del DPR 380/2001, anche se il citato DM 2 marzo 2018 ne qualifica la natura come opere di manutenzione ordinaria, realizzabili in regime di “edilizia libera.

Quanto agli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, genericamente indicati nell’istanza di interpello,l’Agenzia fa presente che se tali interventi sono necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme e sono, dunque, direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la sostituzione degli infissi, alla verifica del limite massimo ammesso alla detrazione stess a(50% delle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente, entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro). Ciò in quanto, come ribadito, da ultimo, nella circolare 13/E del 2019, gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono “assorbiti” nella categoria superiore se necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme.

Segnaliamo, per ultimo che l’Agenzia delle Entrate, in considerazione della necessità di una qualificazione tecnica degli interventi sotto il profilo edilizio ed urbanistico, ha formulato apposita richiesta di parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per stabilire se le modifiche intervenute in materia edilizia abbiano effettivamente ridisegnato anche il confine tra gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui al citato art.3 del DPR 380/2001.

Qualora, sulla base della risposta fornita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dovesse emergere una differente qualificazione degli interventi edilizi oggetto della presente istanza, sarà cura della scrivente comunicare all'interpellante l'esito di tale istruttoria.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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