Contratto collettivo dell’edilizia ed iscrizione alla Cassa edile: Obbligatori nei cantieri

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 9 del 10 settembre 2019 avente ad oggetto “circolare n. 7/2019 - art. 1, comma 1175, L. n...

23/09/2019

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 9 del 10 settembre 2019 avente ad oggetto “circolare n. 7/2019 - art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 - benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva - precisazioni”  con la quale fornisce ulteriori chiarimenti sulle verifiche del rispetto del contratto di lavoro ai fini dell'ottenimento dei benefici di legge di tipo normativo e contributivo.

In verità la circolare si limiti a chiarire la portata dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 che, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro, richiede “il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

L’utilizzo del termine “rispetto”, come del resto già evidenziato nella circolare, è da intendersi nel senso che, ai soli fini previsti dalla disposizione, rileva il riscontro della osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti, normativi e retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ne consegue che non si potrà dar luogo alla revoca dei benefici fruiti nei confronti del datore di lavoro che riconosca ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

Tale interpretazione riguarda esclusivamente l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 e non si presta ad una applicazione estensiva che porti a riconoscere anche ai contratti sottoscritti da OO.SS. prive del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi le prerogative che il Legislatore ha inteso riservare esclusivamente ad una platea circoscritta di contratti e che, se esercitate da soggetti cui non spettano, risultano evidentemente inefficaci sul piano giuridico.

L’Ispettorato si riferisce ad una serie di norme che regolamentano la possibilità per le OO.SS. comparativamente più rappresentative di:

disciplinare aspetti legati alle tipologie contrattuali - art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015;
integrare o derogare alla disciplina del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di tempi di lavoro;
sottoscrivere i c.d. “contratti di prossimità” di cui all’art. 8 del D.L. n. 138/2011;
costituire enti bilaterali - accezione nella quale rientrano anche le Casse edili - che possano svolgere le funzioni assegnate dall’art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003.

Nella circolare oggetto della presente notizia è, anche, ricordato che nulla è cambiato in ordine a quanto già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine agli obblighi di applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese operanti nel settore ed ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa edile, nei confronti della quale l’assenza dei versamenti comporta peraltro una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi” secondo quanto stabilito dal medesimo art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006.

Inoltre, con riferimento alle aziende del settore edile, la mancata iscrizione alla Cassa edili e l’eventuale mancato versamenti della relativa contribuzione comporterà una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi” secondo quanto stabilito dal medesimo art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata