Principio di rotazione degli appalti: Ancora una sentenza ma questa volta per una gara sul MEPA

Abbiamo dedicato una precedente notizia ad alcune sentenze del 2019 e del 2018 sul principio di rotazine così come introdotto dal Codice dei contratti e dall...

24/09/2019

Abbiamo dedicato una precedente notizia ad alcune sentenze del 2019 e del 2018 sul principio di rotazine così come introdotto dal Codice dei contratti e dalle successive modifiche introdotte dal decreto “sblocca cantieri” ai “Contratti sotto soglia”.

Arriva, adesso una ulteriore sentenza del TAR Friuli-Venezia-Giulia n. 376 del 16 settembre 2019 che, di fatto, si sovrappone alla Sentenza del Consiglio di Stato 6 giugno 2019, n. 3831 in cui è stato affermato che “il principio di rotazione negli appalti pubblici mira ad evitare il crearsi di posizioni di rendita anticoncorrenziali in capo al contraente uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il precedente affidamento) e di rapporti esclusivi con determinati operatori economici, favorendo, per converso, l’apertura al mercato più ampia possibile sì da riequilibrarne (e implementarne) le dinamiche competitive”.

La nuova sentenza del TAR Friuli-Venezia-Giulia è relativo all’espletamento di procedura di gara tramite RdO (Richiesta di offerta) condotta sul MEPA (mercato elettronico pubblica amministrazione).

La sentenza fa riferimento, ovviamente, all’articolo 36 del Codice dei contratti in cui al comma 1 è precisato che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti  e in mo-do da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e me-die imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50” e dispone che “il principio di rotazione si riferisce propriamente non solo agli affidamenti ma anche agli inviti, orientando le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da interpellare e da invitare per presentare le offerte ed assumendo quindi nelle procedure negoziate il valore di una sorta di contropartita al carattere “fiduciario” della scelta del contraente allo scopo di evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo”.

Sulla base di tali indicazioni non sono, quindi, condivisibili eventuali decisioni delle Amministrazioni comunali, nella misura in cui non palesino le ragioni che le hanno indotte a derogare a tale principio e ciò in linea con i principi della giurisprudenza amministrativa che, in molti casi, ha affermato che ove le stazioni appaltanti intendano, comunque, procedere all’invito del gestore uscente, dovranno motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

Ricordiamo tra le tante la giurisprudenza di seguito indicata:

  • sentenza Consiglio di Stato, sez, V, 3 aprile 2018, n. 2079 (leggi articolo)
  • sentenza Consiglio di Stato, sez, V, 13 dicembre 2017, n. 5854 (leggi articolo)
  • sentenza Consiglio di Stato, sez, V, 31 agosto 2017, n. 4125 (leggi articolo)
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