Abusi edilizi: l'ordine di demolizione prescinde dalla responsabilità dell'abuso
Il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di demolizione non è l'accertamento di responsabilità nella commissione dell'illecito, ma l'esistenza di una si...
Il presupposto per l'adozione di un'ordinanza di demolizione non è l'accertamento di responsabilità nella commissione dell'illecito, ma l'esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia.
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6147 del 12 settembre 2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato per la riforma di una decisione di primo grado concernente l'impugnativa del provvedimento di demolizione di manufatti abusivi.
I fatti
La causa riguarda un appello presentato per la riforma di una sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso proposto originariamente dal vecchio proprietario di un immobile (deceduto nel corso del giudizio) avverso l'ordinanza di demolizione di alcune opere abusive realizzate, successivamente demolite in esecuzione dell’ordinanza comunale, nonché la demolizione dell’ampliamento al piano terra e al primo piano, secondo la planimetria allegata al provvedimento, realizzato in difformità dall’originario progetto edilizio e rispetto al quale era stato rilasciato il certificato di agibilità, oltre alla irrogazione della sanzione pecuniaria per ulteriori opere eseguite in assenza di denuncia di inizio attività.
In primo grado l'ordinanza era stata impugnata deducendo la estraneità del ricorrente alla realizzazione dell’abuso, in quanto la consistenza dell’immobile rilevata dal Comune al momento di adozione dell’atto impugnato sarebbe stata preesistente al momento dell’acquisto quale usufruttuario del ricorrente poi deceduto. A sostegno di tale ricostruzione il ricorrente avrebbe presentato il contratto di locazione dell’immobile precedente all'acquisto, in cui sarebbe stato descritto il medesimo manufatto esistente al momento di adozione del provvedimento impugnato e due perizie tecniche relative alla corrispondenza tra la descrizione contenuta nel contratto di locazione e il manufatto esistente.
La sentenza di primo grado ha respinto tutte le censure sulla base della difformità dell’immobile rispetto al progetto approvato dal Comune e richiamando i consolidati orientamenti giurisprudenziali circa la natura permanente dell’illecito edilizio e la irrilevanza del momento di realizzazione dell’abuso.
La decisione del Consiglio di Stato
I giudici di Palazzo Spada hanno immediatamente confermato che sia il soggetto che abbia la titolarità a eseguire l'ordine ripristinatorio, ossia in virtù del diritto dominicale il proprietario, che il responsabile dell'abuso sono destinatari della sanzione reale del ripristino dei luoghi. Il soggetto passivo dell'ordine di demolizione viene, quindi, individuato nel soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta. Pertanto, affinché il proprietario di una costruzione abusiva possa essere destinatario dell'ordine di demolizione, non occorre stabilire se egli sia responsabile dell'abuso, poiché la stessa disposizione si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario non responsabile all'esecuzione dell'ordine di demolizione, senza richiedere l'effettivo accertamento di una qualche sua responsabilità.
Il perseguimento dell'interesse pubblico urbanistico è interesse pubblico di carattere preminente e, dunque, l'ordinamento vuole che la legalità violata sia ripristinata anche dal proprietario. Tanto discende anche dalla natura "reale" dell'illecito e della sanzione urbanistica, i quali sono riferibili alla res abusiva e, dunque, il ripristino dell'equilibrio urbanistico violato viene a fare carico anche sul proprietario.
Per la consolidata giurisprudenza, la natura permanente dell’illecito edilizio comporta che quando il Comune eserciti il potere repressivo a distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, la disciplina sanzionatoria applicabile sia quella vigente al momento dell'esercizio del potere sanzionatorio. In forza della natura permanente dell'illecito edilizio, infatti, colui che ha realizzato l'abuso mantiene inalterato nel tempo l'obbligo di eliminare l'opera illecita, per cui il potere di repressione può essere esercitato retroattivamente, anche per fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della norma che disciplina tale potere; il regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi è, dunque, in conformità al principio del tempus regit actum, quello vigente al momento della sanzione, non già quello in vigore all'epoca di realizzazione dell'abuso e la natura della sanzione demolitoria, finalizzata a riportare in pristino la situazione esistente e ad eliminare opere abusive in contrasto con l'ordinato assetto del territorio, impedisce di ascrivere la stessa al genus delle pene afflittive, cui propriamente si attaglia il divieto di retroattività.
Infine, il potere di ordinare la demolizione delle opere edilizie abusive non deve essere oggetto di ponderazione con altri interessi in relazione al decorso del tempo, trattandosi di potere vincolato in funzione dell’ordinato assetto del territorio. Pertanto, il provvedimento con cui viene ingiunta, anche tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata, che impongono la rimozione dell'abuso, nonostante sia decorso un considerevole lasso di tempo dalla commissione dell'abuso. Deve, dunque, escludersi la configurabilità di un legittimo affidamento in capo al responsabile dell'abuso o al suo avente causa nonostante il decorso del tempo dal commesso abuso o la comparazione dell’interesse pubblico con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare.
Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 12 settembre 2019, n. 6147