Abusi edilizi, CILA illegittima e dichiarazione di inefficacia: quali sono i poteri dell'amministrazione?
Cosa accade in caso di presentazione di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) illegittima? Può la pubblica amministrazione emettere una dichiarazi...
Cosa accade in caso di presentazione di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) illegittima? Può la pubblica amministrazione emettere una dichiarazione di efficacia?
A rispondere a queste domande ci ha pensato il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza 20 settembre 2019, n. 11155 con la quale è stato trattato il caso di alcuni interventi edilizi per i quali era stata presentata una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) sulla l'amministrazione ha dichiarato l’inefficacia disponendo la sospensione dei lavori in corso e la demolizione e il ripristino dei presunti abusi edilizi in conseguenza della dichiarazione di inefficacia della CILA.
Entrando nel dettaglio, la CILA in questione era stata presentata per avviare un intervento di restauro e risanamento conservativo volto a sanare le "irregolarità" evidenziate dal Comune per violazione urbanistico-edilizia. CILA che, secondo l'amministrazione, sarebbe illegittima in quanto inidonea a regolarizzare l’insieme delle difformità in essa contemplate.
Il ricorso
Tra i motivi del ricorso, la parte ricorrente ha sostenuto che, non avendo l’amministrazione provveduto entro i trenta giorni dal ricevimento della CILA, essa avrebbe potuto solamente assumere un provvedimento di autotutela nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali di cui all’art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), non esistendo nell’ordinamento la “dichiarazione di inefficacia”.
Il TAR ha subito rilevato che, mentre in materia di SCIA sussiste una disciplina che postula espressamente l’applicazione dei requisiti procedurali e sostanziali di cui all’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, la legge non contiene disposizioni simili in ordine alla CILA. Al riguardo il Consiglio di Stato ha fornito queste importanti precisazioni:
- qualora la CILA sia utilizzata al di fuori della fattispecie
legale, ossia per eseguire opere che richiedano il permesso di
costruire (o la stessa SCIA) o, comunque, in violazione della
normativa in materia, l’amministrazione non può che disporre degli
ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell’abuso.
- In questi casi la CILA è del tutto inidonea a legittimare un’opera che è, e resta, sine titulo: la sua natura totalmente abusiva continua a poter essere rilevata, in ogni momento e senza limiti di tempo, dall’amministrazione competente; - l’attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi
di SCIA, ma, a differenza di quest’ultima, non è sottoposta a un
controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti
formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto
conosciuta dall’amministrazione, affinché essa possa verificare
che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto
modesto sul territorio.
- Conseguentemente la P.A. mantiene sempre integro il potere di vigilanza contro gli abusi delineato in via generale dall’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). L’esercizio del potere consiste nel semplice rilievo, non soggetto a termini o procedure particolari e comunque non rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, dell’inefficacia della CILA in vista della sospensione dei lavori e dell’adozione dei conseguenti provvedimenti repressivi.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 20 settembre 2019, n. 11155Link Correlati
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