Affitti brevi con cedolare secca: In attesa della decisione della Corte di giustizia
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6219 del 18 settembre 2019, ha rinviato alla Corte di giustizia Europea l’analisi della compatibilità con il diritto ...
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6219 del 18 settembre 2019, ha rinviato alla Corte di giustizia Europea l’analisi della compatibilità con il diritto europeo delle regole sulla cedolare secca per le locazioni brevi.
I Giudici di Palazzo Spada erano stati sollecitati dalla piattaforma online Airbnb che ha fatto ricorso al Consiglio di Stato relativamente alla compatibilità con la normativa europea dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che impone agli intermediari attivi negli affitti brevi di comunicare i dati dei locatori e di applicare una ritenuta del 21 per cento, tra l’altro, con la motivazione che si tratta di una pronuncia che punisce chi non usa il contante.
Il TAR del Lazio con la sentenza 18 febbraio 2019, n. 2207 aveva respinto le richieste di Airbnb che si era rifiutata di applicare il provvedimento prot. 132395 del 12 luglio 2017, la successiva Circolare n. 24 del 12 ottobre 2017 con cui l’Agenzia delle entrate dava attuazione al regime fiscale per le locazioni brevi (ossia “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni”) introdotto dall’articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis, Dl n. 50/2017, e “interpretato” dall’Agenzia delle entrate con la successiva circolare n. 24/2017 e di riscuotere la cedolare secca sulle locazioni brevi e comunicare all'Agenzia delle Entrate i nomi dei locatari e i relativi redditi.
Ricordiamo che, successivamente ai citati atti, l’Agenzia delle
Entrate aveva pubblicato, anche, ed il provvedimento prot. 123723 del 20 giugno
2018 avente ad oggetto “Termini di trasmissione
dei dati relativi ai contratti di cui all’articolo 4, commi 1 e 3,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”.
Il TAR del Lazio respingeva il ricorso e la
sentenza veniva impugnata innanzi al Consiglio di Stato. Tra le
varie censure proposte, la considerazione che il regime fiscale per
le locazioni brevi è stato adottato disattendendo l’obbligo,
sancito dagli articoli 4 e 5 della direttiva n. 1535/2015/Ue, di
comunicare preventivamente alla Commissione europea ogni progetto
di regola tecnica inerente i servizi resi dalla società di
informazione. Ad avviso delle appellanti, la disciplina legislativa
italiana colpirebbe proprio l’elemento di peculiarità del servizio
di intermediazione della società, il cui “unico” modello di
business si caratterizzerebbe, appunto, per l’intervento
nel pagamento della transazione, “riscuotendo il corrispettivo
dal conduttore prima della consegna dell'immobile e trasferendolo
al locatore solo dopo l'avvio della locazione senza
contestazioni”.
Prefigurando un possibile contrasto della normativa nazionale con
la legislazione sovranazionale, i giudici di palazzo Spada, sospeso
il procedimento, hanno sottoposto alla Corte di giustizia le
seguenti questioni pregiudiziali:
- se le disposizioni e i principi del diritto euro-unitario, fra cui gli articoli 4, 5 e seguenti della direttiva 1535/2015/Ue, l’articolo 8 della direttiva 98/34/Ce e l’articolo 56 Tfue ostino a una normativa nazionale che, senza previa notifica alla Commissione europea, imponga al gestore di un portale telematico di intermediazione immobiliare “regole tecniche per la prestazione di un servizio della società dell’informazione” consistenti in obblighi informativi (trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai contratti conclusi tramite il portale telematico) e fiscali (effettuazione della ritenuta sui pagamenti operati in relazione ai contratti conclusi tramite il portale telematico e successivo versamento all’Erario)
- se le disposizioni e i principi del diritto euro-unitario, fra
cui gli articoli 3, 18, 32, 44, 49, 56, 101 e seguenti, 116, 120,
127 e seguenti del Tfue e le direttive 2000/31/Ce e 2006/123/Ce,
ostino a una normativa nazionale che introduce:
- con riferimento ai gestori di un portale telematico per la ricerca di immobili da locare, obblighi di raccolta e trasmissione di dati relativi ai contratti
- riguardo ai medesimi gestori di portali telematici che intervengano nel pagamento del corrispettivo di contratti di locazione breve, l’obbligo di operare quale sostituto di imposta, ovvero di responsabile di imposta
- con riferimento ai gestori di portali telematici non residenti e riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale
- anche con riguardo a soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’obbligo di operare quali responsabili d’imposta in relazione all’imposta di soggiorno
- se i principi fondamentali del diritto euro-unitario ostino, in termini generali, a una disciplina nazionale che, di fatto, riversi su un’impresa le inefficienze dello Stato nell’accertamento e riscossione delle imposte.
- Saranno pertanto i giudici della Corte europea a dover chiarire, se la norma che introduce la cedolare secca sugli affitti brevi debba trovare applicazione anche per le società gerenti un portale telematico di intermediazione, che a oggi, si rifiutano di applicare la norma e di comunicare i dati all’Agenzia delle entrate.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it