ANAC: Appalto integrato da 170 milioni con 5 perizie di variante ritenute illegittime
L’ANAC on la delibera n. 759 del 4/9/2019 avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzio...
L’ANAC on la delibera n. 759 del 4/9/2019 avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo molo centrale dell’aerostazione internazionale (Molo C) dell’aeroporto di Fiumicino - Importo a base di gara € 169.550.822,00” ha deciso:
- di invitare, le parti, tenuto in debito conto di quanto messo in luce dall’Autorità, ad una valutazione delle possibili iniziative da intraprendere;
- di trasmettere la presente delibera ad ENAC, AdR S.p.A., ATI Cimolai S.p.A. ed al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti chiedendo agli stessi di informare l’Autorità degli eventuali provvedimenti conseguenti che intendono adottare, nonché all’esponente, Curatore fallimentare della società Gozzo Impianti S.p.A.;
- di trasmettere la presente Delibera alla Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Anticorruzione;
- di trasmettere la presente Delibera alla Procura della Corte de Conti per il Lazio.
Riteniamo superfluo qualsiasi commento su un appalto integrato da quasi 170 milioni di Euro, con quattro perizie di variante, tutte ritenute illeggittime, per il quale sono stati interessati dall’ANAC la Guardia di Finanza - Nucleo speciale Anticorruzione e la Procura della Corte dei conti per il Lazio oltre l’ENAC ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una delibera in cui sono stati ravvisati i seguenti comportamenti, tenuti dai soggetti coinvolti nel procedimento, non conformi al quadro normativo ratione temporis applicabile o, comunque, a criteri di efficacia ed efficienza:
- in ordine all’attività di progettazione, lo sviluppo e la consegna del progetto esecutivo sono avvenuti in difformità alla tempistica programmata e contrattualmente prevista, in assenza di circostanze sopravvenute alla stipula del contratto di appalto; peraltro, ingiustificatamente non hanno trovato applicazione le penali contrattuali;
- in ordine all’attività di esecuzione dei lavori risultano
illegittime:
- la prima variante, approvata ai sensi dell’art. 132 co. 3, secondo e terzo periodo del d.lgs. n. 163/2006, per l’esecuzione di lavorazioni aggiuntive riferite alla realizzazione e riqualificazione di nuova pavimentazione portante per aeromobili, che avrebbe dovuto porsi alla base di una nuova procedura ad evidenza pubblica;
- la variante migliorativa, proposta dall’appaltatore ai sensi dell’art. 11 del d.m. n. 145/2000, quanto ai modi e ai tempi di adozione, con riconoscimento a quest’ultimo dell’importo di € 1.827.885,33;
- la seconda perizia di variante, oggetto del IV atto aggiuntivo, per l’assenza dei requisiti della imprevedibilità e delle circostanze sopravvenute invocate;
- la terza perizia di variante, oggetto del V, VI e VII atto aggiuntivo, che si configura come un vero e proprio nuovo progetto e, quindi, avrebbe dovuto porsi alla base di una nuova procedura ad evidenza pubblica;
- la quarta perizia di variante, oggetto dell’VIII atto aggiuntivo, quanto all’oggetto della variante, all’affidamento all’esecutore di una parte del progetto di variante nonché per le modifiche di ulteriori termini contrattuali;
- la mancata trasmissione all’ANAC della variante n. 3 – fase 3 e 4 e della variante n. 4, ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 24.6.2014 n. 90 e dei Comunicati del Presidente ANAC in materia;
- la previsione e il riconoscimento all’ATI Cimolai S.p.A. di un importo forfettario ed omnicomprensivo di € 14.200.000,00 per anticipata consegna, in aggiunta al corrispettivo d’appalto, anche commisurato al riconoscimento di € 4.836.553,78 in relazione alla riserva n. 20bis, per la remunerazione di maggiori oneri per anticipata consegna dei lavori;
- le modalità di definizione del contenzioso mediante l’adozione di un I accordo, in assenza degli elementi posti a garanzia delle valutazioni operate da AdR S.p.A. in merito alla convenienza economica dell’accordo stesso;
- la sottoscrizione di due accordi negli anni 2011 e 2013 che non rientrano tra le ipotesi tipizzate dalla legge sia sulle varianti sia sulla definizione del contenzioso;
- l’esecuzione ad opera della mandataria Cimolai S.p.A., in assenza di qualificazione nella categoria OG11, delle attività residue impiantistiche, riconducibili alla categoria OG11 stessa, di spettanza della mandante Gozzo Impianti S.p.A., a seguito dell’estromissione di quest’ultima;
- il frazionamento in più contratti di subappalto delle ulteriori attività residue impiantistiche, riconducibili alla categoria OG11, non eseguite dalla Cimolai S.p.A., in violazione dell’art. 13, co. 7 della l. n. 109/94, nonché l’autorizzazione e svolgimento in subappalto dei lavori rientranti nella categoria OS4.
In allegato la delibera ANAC 4 settembre 2019, n. 759.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Delibera ANAC 4 settembre 2019, n. 759