Contratti sottosoglia e principio di rotazione: nuovi chiarimenti dal TAR
Un nuovo tassello si aggiunge alla complicata disciplina che regola il principio di rotazione previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti). Arr...
Un nuovo tassello si aggiunge alla complicata disciplina che regola il principio di rotazione previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti). Arriva, infatti, una nuova sentenza della giustizia amministrativa, che si unisce alle tante altre pubblicate nell'ultimo biennio, su uno dei temi dalle tante sfaccettature che riguardano la nuova disciplina dei contratti pubblici.
Dopo aver confermato l'obbligo di applicazione del principio di rotazione anche per le procedure negoziate di gara sottosoglia (Sentenza Consiglio di Stato 12 giugno 2019, n. 3943), il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con la sentenza n. 1021 del 23 settembre 2019, ha confermato che lo stesso non si può affermare per tutti gli appalti sottosoglia.
Come già chiarito dalla giurisprudenza del TAR campano (sentenza n. 4883/2018) e alla luce delle Linee Guida ANAC n. 4, la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
La ratio del principio di rotazione è quella, infatti, di non consolidare rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. Nel momento in cui la stazione appaltante apre al mercato dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, si è già rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente, ma solo non favorirlo.
Nel caso in esame ai giudici del TAR veneto, l'art. 6 (Soggetti ammessi) dell’avviso pubblico di gara affermava “Sono ammessi a presentare la propria migliore offerta tutti quei soggetti in possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione da presentarsi ai sensi del successivo paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta””. In presenza di questa previsione, la censura relativa alla violazione del principio di rotazione deve ritenersi infondata.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Veneto 23 settembre 2019, n. 1021Link Correlati
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