Ordine di demolizione e permesso di costruire in sanatoria: nuove indicazioni dalla Cassazione

È illegittimo l'ordine di demolizione in presenza di un permesso di costruire in sanatoria senza che sia preclusiva la mancanza di una delibera del consiglio...

10/10/2019

È illegittimo l'ordine di demolizione in presenza di un permesso di costruire in sanatoria senza che sia preclusiva la mancanza di una delibera del consiglio comunale avente ad oggetto la dichiarazione della conformità della costruzione con gli interessi pubblici urbanistici e ambientali.

Lo ha confermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 41131 dell'8 ottobre 2019 con la quale ha accolto il ricorso presentato per l'annullamento di un provvedimento del Tribunale che aveva a sua volta rigettato il ricorso per l'annullamento dell'ordine di demolizione della Procura della Repubblica alla luce del conseguimento del permesso di costruire in sanatoria.

In particolare, i giudici avevano erroneamente ritenuto preclusiva la mancanza di una delibera del consiglio comunale avente ad oggetto la dichiarazione della conformità della costruzione con gli interessi pubblici urbanistici e ambientali. Il ricorrente aveva anche lamentato:

  • la violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), per avere il Tribunale revocato in dubbio la legittimazione del ricorrente a richiedere il permesso in sanatoria, alla luce del fatto che, dopo la notifica della ingiunzione a demolire, l'immobile dovrebbe ritenersi acquisito al patrimonio del Comune;
  • vizi motivazionali e violazione dell'art. 38 del Testo Unico Edilizia, contestando il carattere parziale del permesso di sanatoria, dal momento che l'esclusione del locale tecnologico non aveva formato oggetto di domanda di condono, in quanto non era oggetto della ingiunzione di demolizione.

Gli ermellini hanno ricordato l'art. 31, comma 5m del Testo Unico Edilizia, per il quale:

"5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico".

Delibera consiliare che, però, non è un provvedimento che deve "doppiare" il permesso in sanatoria (la cui sola legittimità deve essere oggetto di valutazione, da parte del giudice dell'esecuzione), ma al fine di impedire la demolizione delle opere, eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, che siano state acquisite al patrimonio del Comune. Il citato art. 31, comma 5 prevede, infatti, che l'opera acquisita sia demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

In riferimento agli altri due motivi del ricorso, anche in questo caso la Cassazione ha dato ragione al ricorrente rilevando sul secondo che dal momento che l'acquisizione dell'area al patrimonio del Comune presuppone la sussistenza dei presupposti delineati dall'art. 31, commi 2 e 3 del Testo Unico Edilizia, è necessario che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ingiunga al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3 (e di tale provvedimento amministrativo non è menzione alcuna nella decisione impugnata); è solo se il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, che il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.

Fondato è anche l'ultimo motivo per l'assoluta genericità della motivazione avente ad oggetto il carattere parziale della sanatoria. L'esclusione, da parte di quest'ultima, di alcune aree non si accompagna, nel provvedimento impugnato, neanche ad una generica affermazione che le aree non comprese nella sanatoria costituirebbero oggetto dell'ingiunzione di demolizione.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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