Apertura vani esterni e creazione Balconi: restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia?
Qual è l'inquadramento normativo dell'apertura di un vano esterno nel caso in cui porti alla realizzazione di una finestra o di un balcone? A spiegarlo è ...
Qual è l'inquadramento normativo dell'apertura di un vano esterno nel caso in cui porti alla realizzazione di una finestra o di un balcone?
A spiegarlo è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nella sentenza n. 2059 del 30 settembre 2019 chiamato a decidere in merito alla legittimità di un intervento edilizio che prevedeva la realizzazione di un balcone che prospettava sul cortile interno di un condominio e che era stato qualificato come restauro e risanamento conservativo.
In particolare, il ricorrente aveva segnalato l'illegittimità dell'intervento all'amministrazione comunale rilevando la creazione di un balcone, alterando la struttura dell'edificio, non poteva qualificarsi come intervento di restauro e risanamento conservativo. Tesi non confermata dall'amministrazione secondo la quale l'intervento sarebbe conforme all'art. 55 dell NTA del PGT che consente (punto h) di "dare nuovi allineamenti e dimensioni alla partitura delle finestre ed introdurre nuove aperture solo sulle facciate interne, purché queste non abbiano pregevoli connotati architettonici”. Secondo il Comune, dunque, la disposizione non vieterebbe la creazione di nuovi balconi, purché interni, come nel caso in esame.
L'intervento del TAR
Di diverso avviso è il giudizio del Tribunale milanese per il quale la questione centrale del ricorso riguarda la qualificazione dell’intervento di creazione di un balcone che prospetta sul cortile interno.
Intanto, secondo il Collegio, la disposizione richiamata farebbe riferimento solo a nuove aperture, cioè le classiche finestre o affacci, che non modificano lo stato di fatto preesistente, a differenza del balcone che realizza un aggetto prima inesistente. Tale facoltà si ricollegherebbe alle finalità dell’attività di risanamento conservativo di quella zona, cioè di permettere opere che qualifichino gli stabili, conservandone però la morfologia originaria, che può non essere mutata con l’apertura di una finestra (sempre che, come dice la norma, si tratti di facciate interne che non abbiano pregevoli connotati architettonici), mentre varia sicuramente se viene modificato il contorno con un balcone aggettante.
Ciò premesso, i giudici di primo grado hanno ricordato che l'inserimento dei balconi, pur non comportando un aumento di volumetria o di superficie utile, varia l'aspetto estetico dell'edificio, comportando, quindi, un apprezzabile mutamento nel “prospetto” dell'edificio stesso.
In tal senso viene ricordato l'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) che definisce gli interventi subordinati a permesso di costruire, inserendo fra questi quelli di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
Sul piano della qualificazione dell’intervento consegue che:
- la mera apertura può in particolari casi essere ricondotta all’attività di restauro e risanamento conservativo;
- la creazione di un balcone aggettante, modificando sempre e sistematicamente l’aspetto esterno dell'immobile, si configura come una ristrutturazione edilizia.
Secondo l’orientamento consolidato, infatti, sono annoverabili tra gli interventi di restauro o di risanamento conservativo soltanto le opere di recupero abitativo, che mantengono in essere le preesistenti strutture, alle quali apportano un consolidamento, un rinnovo o l'inserimento di nuovi elementi costitutivi, a condizione che siano complessivamente rispettate tipologia, forma e struttura dell'edificio.
Si verte, invece, nell’ipotesi di ristrutturazione edilizia quando l'esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta pur sempre alla creazione di "un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente". Nel caso di specie, il balcone è creato ex novo e integra, comportando la modifica del prospetto dell’edificio, un intervento di ristrutturazione edilizia che necessita di permesso di costruire.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lombardia 30 settembre 2019, n. 2059Link Correlati
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