Sismabonus: occhio alla data di inizio delle procedure autorizzatorie
Gli interventi edilizi di riduzione del rischio sismico effettuati sulla base di un permesso di costruire datato 2016, che è stato modificato con istanza per...
Gli interventi edilizi di riduzione del rischio sismico effettuati sulla base di un permesso di costruire datato 2016, che è stato modificato con istanza permesso di costruire in variante e per i quali è stata presentata la comunicazione di inizio lavori, con il contestuale deposito del progetto delle strutture e dell'asseverazione del tecnico nel termine annuale di efficacia temporale del permesso di costruire originario, possono godere delle detrazioni fiscali previste dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. Sismabonus)?
A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 431 del 25 ottobre 2019 nella quale ha prima effettuato una rapida sintesi del quadro normativo di riferimento. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato l'art. 16, comma 1-bis del D.L. n. 63/2013 che ha previsto la detrazione per le spese sostenute dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riduzione del rischio sismico, le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo l'1 gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. La detrazione è stata prevista nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
È stato anche previsto che qualora dagli interventi attuati derivi una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio:
- ad una classe di rischio inferiore, spetta una detrazione del 70% (ovvero 75% per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali):
- a due classi di rischio inferiore, spetta una detrazione dell'80% (ovvero 85% per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali).
Ciò premesso, tenuto conto che, ai fini della detrazione, è necessaria, tra l'altro, la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e l'attestazione da parte dei professionisti abilitati dell'efficacia degli interventi (presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico), con circolare del 31 maggio 2019 n. 13/E è stato ribadito che, a partire dal 1° gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo la predetta data.
Nella caso in esame, l'originario Permesso di Costruire è stato richiesto e rilasciato nel corso del 2016, mentre l'istanza per il PdC in variante è stata presentata il 14 aprile 2017 e il relativo permesso rilasciato il 19 dicembre 2017. Il 27 luglio 2017, invece, è stata presentata la Comunicazione di Inizio Lavori del Permesso di costruire, con il contestuale deposito del progetto delle strutture e dell'asseverazione. Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall'Istante, non emerge alcun parere dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva (rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento autorizzatorio e, considerato che, la Comunicazione di Inizio Lavori è stata presentata in ottemperanza al PdC originario (2016) a completamento e sostanziale collegamento con quest'ultimo, l'Agenzia ha risposto che l'Istante non può beneficiare della detrazione d'imposta di cui al citato articolo 16, del decreto legge n. 63 del 2013. Ciò indipendentemente dal momento di presentazione dell'asseverazione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate 25 ottobre 2019, n. 431