Il nuovo Codice di Prevenzione incendi: in Gazzetta la revisione del D.M. 3 agosto 2015 e la nuova Regola tecnica orizzontale
Sul supplemento n. 41 alla Gazzetta ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 18 ottobre 2019 recante “Mo...
Sul supplemento n. 41 alla Gazzetta ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 18 ottobre 2019 recante “Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 1 39»”.
È stata, interamente, riscritta la Regola tecnica orizzontale e, quindi, l’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015 che è già entrato in vigore l’1 novembre scrorso. In pratica, con le modifiche ontrodotte nel nuovo allegato I, è stata modificata la sezione comune a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Codice stesso ma è stato, anche, aggiornato il capitolo relativo ai “metodi”.
Sono state, contestualmente, introdotte alcune correzioni alle prime tre norme verticali cosiddette “traversali” vale a dire quelle dedicate alle aree a rischio specifico, alle valutazioni Atex e ai vani degli ascensori. Sono state introdotte importanti modifiche alle seguenti sezioni:
- Sezione G - Generalità;
- Sezione S - Strategia antincendio;
- Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente
- ai seguenti capitoli:
- V.1 (Aree a rischio specifico);
- V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive);
- V.3 (Vani degli ascensori);
- Sezione M - Metodi.
Ovviamente, il nuovo Decreto incide sia sulla progettazione che sulla realizzazione degli impinati antincendio delle 42 attività per le quai deve essere utilizzato, obbligatoriamente, il Decreto 3 agosto 2015. Ampiamente modificato il capitolo delle definizioni con l’introduzione, tra l’altro di:
- gestione della folla;
- crowd management;
- sovraffollamento localizzato;
- crowd crush.
Ampiamente modificate, anche, le norme relative alla progettazione delle vie d'esodo con la possibilità, in certi casi, di avere i tornelli e i varchi automatici per il controllo degli accessi lungo le vie di esodo; generalizzato, poi, l'obbligo di prevedere almeno due vie d'esodo indipendenti.
Sono stati inoltre modificati i requisiti delle porte ad apertura manuale installate lungo le vie di esodo e sono state introdotte nuove indicazioni che riguardano la progettazione di scale e marciapiedi mobili d'esodo.Nuova la possibilità di non considerare nel calcolo le vie di esodo verticali con caratteristiche di filtro e le vie di esodo esterne.
In allegato il Decreto del Ministero dell’Interno 18 ottobre 2019.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Decreto 18 ottobre 2019