Lex specialis e requisiti di ammissione: cosa impugnare in caso di ricorso?
Nel caso un concorrente voglia contestare in giudizio l'aggiudicazione di una gara per violazione di un requisito di ammissione previsto dalla normativa ma n...
Nel caso un concorrente voglia contestare in giudizio l'aggiudicazione di una gara per violazione di un requisito di ammissione previsto dalla normativa ma non dalla lex specialis, deve per prima cosa impugnare la legge di gara nella parte in cui non prevede tra i requisiti di partecipazione quello che la ricorrente assume difettare nelle concorrenti.
La conseguenza è che il ricorso presentato per l'annullamento di una procedura in cui si contestano gli esiti del confronto concorrenziale, sostenendo che le altre concorrenti dovessero essere escluse dalla gara non presentando i necessari requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto, ma non la lex specialis di gara, risulta essere inammissibile.
Lo ha chiarito la Sezione Quarta del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con la sentenza n. 2447 del 19 novembre 2019, con la quale ha rigettato il ricorso presentato da una società tra professionisti che, dopo il verbale di aggiudicazione di una procedura negoziata, per mancata esclusione delle prime due classificate per violazione dell'art. 10 della Legge n. 183/2011 perché le prestazioni professionali per le quali è richiesta l’iscrizione in appositi albi, quale quella oggetto dell’appalto per cui è causa, potrebbero essere effettuate esclusivamente dalle società tra professionisti iscritti nell’apposita sezione speciale tenuta dai Consigli degli ordini professionali e dai soci delle medesime a loro volta iscritti all’Albo, condizioni queste che nessuna delle altre due concorrenti soddisferebbe.
Nel caso di specie, però, la ricorrente aveva presentato ricorso per la mancata esclusione delle due partecipanti ma non avverso la lex specialis di gara che tra i requisiti di ammissione alla gara prevedeva che la società tra professionisti era una delle possibili forme giuridiche con cui poteva essere resa la prestazione, ma non l’unica.
La lex specialis, infatti, non prevedeva che i concorrenti dovessero necessariamente rivestire le forme della società tra professionisti di cui all’articolo 10 della Legge n. 183/2011 e al contempo la ricorrente non ha espressamente chiesto l’annullamento in parte qua della disciplina di gara, né ha formulato specifiche doglianze avverso la medesima. Sicché, in definitiva, l’ammissione alla gara delle controinteressate risulta perfettamente conforme alla lettera d’invito, la quale - inoppugnata - risulta intangibile.
Come chiarito dai giudici di primo grado, la mancata impugnazione dell’atto lesivo dell’interesse di cui è portatrice la ricorrente, segnatamente la lettera d’invito nella parte in cui ammette al confronto concorrenziale anche società che non siano società tra professionisti di cui all’articolo 10 della Legge n. 183/2011, rende privo di interesse il ricorso medesimo.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lombardia 19 novembre 2019, n. 2447Link Correlati
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