I contenuti minimi del Pi.M.U.S. ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)
I contenuti minimi del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)
Come previsto dalla Sezione V del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro), nel caso in cui in un cantiere viene utilizzato un ponteggio realizzato con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, deve essere tenuta ed esibita a richiesta copia dell'autorizzazione alla costruzione ed all’impiego rilasciata al fabbricante dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e una copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).
I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali
nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche
configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di
impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da
elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e
complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi,
devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni
approvate nell’autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
- Cos'è il Pi.M.U.S.?
- Chi deve redigere il Pi.M.U.S.?
- La formazione dei lavoratori
- I contenuti minimi del Pi.M.U.S.
Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione.
Cos'è il Pi.M.U.S.?
Il Pi.M.U.S. è un vero e proprio manuale d’uso del ponteggio, in quanto riporta informazioni generiche, specifiche, schemi ed elaborati grafici riguardo le procedure di montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio. Deve essere redatto in modo specifico per ogni lavoro in cui è presente un ponteggio e deve essere messo a disposizione dei lavoratori, accompagnando il ponteggio per tutta la sua esistenza.
È obbligatorio redigere il Pi.M.U.S. se:
- si opera a più di 2,00 metri di altezza;
- si utilizzano ponteggi metallici fissi;
- si utilizzano opere provvisionali costruite con ponteggi metallici fissi;
- si utilizzano ponteggi in legno.
Non va redatto per ponti con altezza inferiore a 2,00 metri, per ponti su cavalletti e per opere provvisionali costruite con ponti su ruote, ponti su cavalletti, ecc..
Chi deve redigere il Pi.M.U.S.?
L'art. 136 del TUSL prevede che sia il datore di lavoro a provvedere alla redazione a mezzo di persona competente del Pi.M.U.S., in funzione della complessità del ponteggio scelto. Non sono specificate competenze particolari per chi lo redige ma certamente lo deve firmare anche il datore di lavoro che se ne assumerà le responsabilità. La norma prevede, infatti, che sia responsabilità del datore di lavoro assicurare che:
- lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio sia impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
- i piani di posa dei predetti elementi di appoggio abbiano una capacità portante sufficiente;
- il ponteggio sia stabile;
- le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati del ponteggio siano idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
- il montaggio degli impalcati dei ponteggi sia tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
La formazione dei lavoratori
Il datore di lavoro deve, inoltre, assicurare che il ponteggi sia montato, smontato o trasformato sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
La formazione ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
- la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
- le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
- le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
- le condizioni di carico ammissibile;
- qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
I contenuti minimi del Pi.M.U.S.
L'allegato XXI al TUSL definisce nel dettaglio i contenuti minimi del Pi.M.U.S. ed in particolare:
- i dati identificativi:
- del luogo di lavoro;
- del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
- della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
- del ponteggio;
- il disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
- generalità e firma del progettista;
- sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato;
- indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
- progetto del ponteggio, quando previsto;
- indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”):
- planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.;
- modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.);
- modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.;
- descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio;
- descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso;
- misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione;
- tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi;
- misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori;
- misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
- illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
- descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
- indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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