Gravi illeciti professionali e interdizione dalla gara: nuovi chiarimenti dal TAR
In sede di gara pubblica, ai provvedimenti interdittivi amministrativi, salvo che essi rechino una maggiore durata della inibizione a contrarre, può riconosc...
In sede di gara pubblica, ai provvedimenti interdittivi amministrativi, salvo che essi rechino una maggiore durata della inibizione a contrarre, può riconoscersi valenza ostativa per un periodo in ogni caso non superiore a tre anni, “decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo”.
Lo ha chiarito la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con la sentenza n. 2421 del 15 novembre 2019 che tratta l'argomento "cause da esclusione" di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) convertito in Legge n. 55/2019.
Nella disciplina precedente allo Sblocca Cantieri era, difatti, previsto che se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità a contrattare con la p.a., ovvero non sia avvenuta riabilitazione, tale durata è pari a 5 anni, salvo che la pena principale non sia di durata inferiore, e in tal caso è pari alla durata della pena principale e a 3 anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi violazioni gravi rispetto agli obblighi di pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali o di cui al comma 5, art. 80 del Codice dei contratti, ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
Ricordiamo che con l'entrata in vigore della Legge di conversione n. 55/2019 del decreto Sblocca Cantieri, è stato profondamente rivisto l'art. 80, comma 10 del Codice dei contratti e aggiunto il comma 10-bis) che prevedono:
comma 10. Se la sentenza penale di condanna
definitiva non fissa la durata della pena accessoria della
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la
durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione
è:
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la
pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo
comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia
dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del
codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo
comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia
intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle
lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
comma 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lombardia 15 novembre 2019, n. 2421