Calcolo soglia di anomalia e aggiudicazione: le ali vanno tagliate?
Sul calcolo della soglia di anomalia abbia già scritto tanto commentando gli interventi della giustizia amministrativa, dell'ANAC e del Ministero delle Infra...
Sul calcolo della soglia di anomalia abbia già scritto tanto commentando gli interventi della giustizia amministrativa, dell'ANAC e del Ministero delle Infrastrutture in merito alla procedura da seguire e al valore (decremento secco o percentuale) da prendere in considerazione. Poco al momento era stato chiarito in merito al post calcolo soglia di anomalia ed in particolare:
Per la determinazione dell'offerta aggiudicataria, vanno tenute in considerazione le ali che erano state escluse nel calcolo della soglia di anomalia?
- Il calcolo della soglia di anomalia
- Offerte di numero pari o superiore a 15
- Offerte di numero inferiore a 15
- Le ali vanno tagliate?
- La decisione del TAR
A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia che con la sentenza n. 2979 del 27 dicembre 2019 è intervenuta in merito ad un ricorso presentato per l'annullamento di un provvedimento di aggiudicazione di una gara non attribuita al ricorrente il cui ribasso era risultato superiore a quella a cui era stata aggiudicata ma rientrava tra il 10% di offerte escluse nel calcolo della soglia di anomalia.
Il calcolo della soglia di anomalia
La procedura per il calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97 commi 2 e 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede, infatti, come primo passo l'esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso.
In funzione poi del numero di offerte (se di numero pari, superiore o inferiore a 15) la norma prevede due distinte procedure:
Offerte di numero pari o superiore a 15
Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%,
arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un
uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente
nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del
10%, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto
alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da
accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello
scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un
valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la
virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato
allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
Offerte di numero inferiore a 15
Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale
valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei
loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10%,
siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle
offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da
accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla
lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15,
la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di
cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima
media aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la
soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di
cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla
lettera b).
Le ali vanno tagliate?
Il TAR per la Sicilia, confermando quanto effettuato dalla Stazione Appaltante, afferma che il meccanismo del "taglio delle ali" previsto nel calcolo della soglia di anomalia risponde all’esigenza di porre rimedio al fenomeno delle offerte largamente e palesemente disancorate dai valori medi, presentate al solo scopo di condizionare pesantemente le medie; ciò implica che le offerte “tagliate” non vadano reinserite nelle successive operazioni di calcolo previste dall’art. 97 del Codice dei contratti.
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La decisione del TAR
Per questo motivo, le stazioni appaltanti escludono direttamente il concorrente ritenuto anomalo, senza che sorga la necessità di elaborare un giudizio tecnico sulla congruità dell’offerta e senza che possano essere presentate da parte dell’offerente eventuali spiegazioni sul prezzo: in tal caso, l’aggiudicatario è quello che ha presentato il prezzo più basso tra le offerte rimaste in gara, al netto del c.d. “taglio delle ali”, dopo l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 27 dicembre 2019, n. 2979