TAR Toscana: Il punteggio relativo all’offerta economica va indicato negli atti di gara

La sentenza Tar Toscana n. 1617 del 27/11/2019 interviene precisando che, nel caso il criterio di aggiudicazione con il criterio dell’Offerta economicamente ...

07/01/2020

La sentenza Tar Toscana n. 1617 del 27/11/2019 interviene precisando che, nel caso il criterio di aggiudicazione con il criterio dell’Offerta economicamente piùvantaggiosa (OE+V), la formula per l'attribuzione dei punteggi nell'offerta economica deve essere indicata negli atti di gara e non nella piattaforma telematica.

Nel ricorso, accolto dai giudici del Tar, era stata eccepita la mancata pubblicizzazione della formula di assegnazione del punteggio che non sarebbe stata individuata nemmeno per relationem dal bando, posto che il mero rinvio agli atti della piattaforma START non sarebbe idoneo ad individuare quali delle diverse formule prevista dal Manuale che l’Amministrazione avrebbe poi utilizzato.

Il ricorso era stato presentato in relazione ad una gara per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di una scuola, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il Tar accogliendo il ricorso ha affermato che “La giurisprudenza nazionale e comunitaria ha stabilito che i criteri che determinano la attribuzione dei punteggi devono essere pubblicizzati nel bando o nella lettera di invito (Corte giustizia UE sez. II, 24/11/2005, n.331; T.A.R. Napoli, sez. V, 20/04/2018, n.2639; T.A.R. Lecce, sez. III, 13/09/2013, n.1928). I dati contenuti nella pagina del portale non possono surrogare tale fondamentale atto in quanto si tratta di mezzo avente diversa finalità e soprattutto non soggetto alle medesime forme di pubblicità della lex specialis

La ricorrente è stata, quindi, messa a conoscenza della formula matematica utilizzata per l’assegnazione del punteggio, soltanto, in corso di giudizio e, per i giudici del Tar, ciò viola il fondamentale canone di pubblicità e trasparenza che preside allo svolgimento delle gare pubbliche la cui rilevanza è stata sottolineata anche dalla richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia UE.

Sul fatto che nel ricorso era stata lamentata la mancata pubblicizzazione della formula di assegnazione del punteggio che non sarebbe stata individuata nemmeno dal bando, posto che il mero rinvio agli atti della piattaforma START non sarebbe idoneo ad individuare quali delle diverse formule prevista dal Manualel’Amministrazione avrebbe poi utilizzato, i giudici ritengono che la ricorrente non avrebbe  potuto impugnare la formula della proporzionalità inversa in quanto la stessa non era in alcun modo indicata nella lettera di invito precisando, anche, che anche se la lex specialis rinviava alla disciplina regionale di START ciò non colma la lacuna in quanto “il manuale della piattaforma prevede una pluralità di formule matematiche utilizzabili per assegnare il punteggioalla offerta economica”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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